Evasione fiscale. Lista Falciani alla base dell’accertamento tributario

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Evasione fiscale. Lista Falciani alla base dell’accertamento tributario

In materia di accertamento fiscale, l’Amministrazione finanziaria può fondare la propria pretesa tributaria anche in considerazione di un unico indizio, se grave, preciso e non smentito dal contribuente.

E tale unico indizio può essere rappresentato dalle risultanze della Lista Falciani che, da sole, possono giustificare il convincimento del giudice in ordine alla sussistenza di redditi maggiori rispetto a quelli dichiarati.

Difatti, la non contestata presenza di disponibilità finanziarie sul conto corrente aperto dal contribuente presso un istituto bancario in un Paese a fiscalità privilegiata, lascia ritenere, seppure a livello presuntivo, che l’Amministrazione, mediante la raccolta dei dati emergenti dal conto bancario medesimo, abbia assolto al suo onere probatorio.

E’ quanto sancito dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 31085 del 28 novembre 2019.

Conto estero taciuto al Fisco? Pretesa tributaria provata

Gli Ermellini, in particolare, hanno confermato la decisione con cui la CTR, partendo dal dato che il contribuente era intestatario di un conto corrente aperto presso un Istituto bancario svizzero, di cui non aveva fatto denuncia ai fini fiscali e sul quale erano state fatte movimentazioni nell’anno oggetto di contestazione, aveva ritenuto provata, sulla base di presunzioni semplici, la specifica pretesa tributaria avanzata dal Fisco.

Nel caso in esame, l’avviso di accertamento prevedeva il recupero a tassazione, a carico del contribuente, di redditi ai fini Irpef, in considerazione dell’asserita violazione di obblighi di dichiarazione.

Il Giudice di appello aveva ritenuto che fosse legittima, nell’ambito di questa verifica, l’acquisizione e l’utilizzazione, da parte dell’Amministrazione, della documentazione pervenuta dalla cosiddetta Lista Falciani, dalla quale erano emersi i dati relativi al contribuente.

Sul punto, la Suprema corte ha ricordato il principio di diritto secondo cui “l’Amministrazione finanziaria, nell’attività di contrasto e accertamento dell’evasione fiscale può, in linea di principio, avvalersi di qualsiasi elemento di valore indiziario, anche unico, con esclusione di quelli la cui inutilizzabilità discenda da una specifica disposizione della legge tributaria o dal fatto di essere acquisiti in violazione di diritti fondamentali di rango costituzionale”.

Ciò posto, ha ribadito l’utilizzabilità, nell’accertamento e nel contenzioso con il contribuente, dei dati bancari ottenuti, mediante strumenti di cooperazione comunitaria, dal dipendente di una banca residente all’estero, il quale li abbia acquisiti trasgredendo i doveri di fedeltà verso il datore di lavoro e di riservatezza, privi di copertura costituzionale e tutela nei confronti del fisco italiano.

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