Fallimento, esecuzioni e amministrazione giustizia, nuove norme in Gazzetta

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Fallimento, esecuzioni e amministrazione giustizia, nuove norme in Gazzetta

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2015, è stato pubblicato il Decreto legge n. 83 del 27 giugno 2015 contenente “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria”.

Il provvedimento, approvato dal Consiglio dei ministri il 23 giugno 2015, entra in vigore dalla stessa data della sua pubblicazione in Gazzetta.

Finanziamenti prededucibili in concordato preventivo

Si rammenta, tra le misure in materia fallimentare, la possibilità, per il debitore che presenti domanda di ammissione al concordato preventivo, anche in bianco, o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, di chiedere al tribunale di essere autorizzato, in via d'urgenza, a contrarre finanziamenti prededucibili, funzionali a urgenti necessità relative all'esercizio dell'attività aziendale.

Consentita, altresì, in ambito di concordato preventivo, l'apertura di un procedimento competitivo con possibile presentazione di offerte concorrenti da parte dei creditori, qualora il commissario ritenga che l'offerta contemplata dal piano del debitore possa non corrispondere al miglior interesse dei creditori.

Il curatore fallimentare non deve aver svolto la funzione di commissario

Viene, inoltre, modificata la disciplina relativa ai requisiti di nomina del curatore fallimentare. Tra le altre norme, è previsto che non possa essere nominato curatore chi abbia svolto la funzione di commissario giudiziale in relazione a procedura di concordato per il medesimo debitore, nonché chi sia unito in associazione professionale con chi abbia svolto tale funzione.

Esproprio di beni con vincolo di indisponibilità o alienati a titolo gratuito

Nel Codice civile, ai sensi delle nuove norme, viene inserito un nuovo articolo, l'articolo 2929-bis, avente ad oggetto l'espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito.

Qualora, ossia, il creditore sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che abbia per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, qualora trascriva il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l'atto è stato trascritto.

Precetto con avvertimento della possibilità dell'accordo di composizione

A modifica, invece, dell'articolo 480, secondo comma del Codice di procedura civile, viene aggiunto un periodo, ai sensi del quale, nell'atto di precetto, deve essere contenuto l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.

Unificato, infine, il "portale delle vendite pubbliche”, area pubblica accessibile dal portale dei servizi telematici del ministero della Giustizia, in cui verrà data pubblica notizia degli atti esecutivi e di tutte le vendite disposte nei vari tribunali. 

Links Anche in
  • Il Sole 24Ore - 28 giugno 2015 – Norme e Tributi, p. 17 - L’esecuzione forzata gioca d’anticipo – G. Ne.
  • ItaliaOggi7, p. 2 – Curatori fallimentari, sì solo se idonei e ben organizzati – Pollio
  • ItaliaOggi7, p. 2 – Finanziamenti a chi è in difficoltà, spaccato il fonte tra boom e flop
  • ItaliaOggi7, p. 3 – Aste secondo prezzi di mercato – Ciccia Messina
  • ItaliaOggi7, p. 3 – Le vendite pubbliche viaggiano online
  • ItaliaOggi7, p. 3 – Pignoramenti mobiliari, sì alle rate
  • ItaliaOggi7, p. 4 – Anagrafe tributaria accessibile – Ciccia Messina
  • ItaliaOggi7, p. 4 – Processo telematico, validità allargata

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