FdS bilaterale per le attività professionali, chiarimenti Uniemens

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FdS bilaterale per le attività professionali, chiarimenti Uniemens

Le aziende appartenenti al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, che non riescano ad assolvere l’obbligo contributivo relativo alla mensilità di maggio 2021, potranno inserire l’importo dovuto per il mese di maggio 2021 sulle denunce di competenza giugno o luglio 2021, utilizzando il codice previsto per il versamento della contribuzione arretrata “M179”.

A renderlo noto è l’INPS, con il messaggio n. 2265 dell’11 giugno 2021.

Fondo di solidarietà bilaterale, compilazione del flusso Uniemens

A decorrere dal mese di maggio 2021, ai fini della compilazione del flusso Uniemens, la contribuzione ordinaria delle aziende appartenenti al FdS bilaterale per le attività professionali sarà calcolata all’interno dell’aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti e degli apprendisti con contratto di apprendistato diverso dal professionalizzante.

Per il versamento del contributo ordinario, dovuto per le mensilità da marzo 2020 ad aprile 2021, le aziende valorizzeranno – all’interno di <DenunciaAziendale> <AltrePartiteADebito> – l’elemento <AltreADebito>, indicando il codice “M179” o “M189”.

FdS bilaterale, eliminazione del codice di autorizzazione “0S – 6G”

Sul punto, l’INPS ha comunicato che i datori di lavoro con media occupazionale compresa tra più di 3 e 5 dipendenti, tenuti al versamento della contribuzione ordinaria pari allo 0,45%, nel caso in cui non riescano ad assolvere l’obbligo contributivo relativo alla mensilità di maggio 2021, potranno inserire l’importo dovuto per il mese di maggio 2021 sulle denunce di competenza giugno o luglio 2021, utilizzando il codice previsto per il versamento della contribuzione arretrata “M179”.

Al fine di consentire alle procedure il corretto calcolo dell’aliquota contributiva, le aziende interessate dovranno fare richiesta, entro il 30 giugno 2021, alla Struttura territoriale competente tramite “Cassetto previdenziale” di eliminazione del codice di autorizzazione 0S – 6G per la sola mensilità di maggio 2021.

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