Fiducia dalla Camera alla conversione del Dl fallimenti, civile e organizzazione giudiziaria

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Fiducia dalla Camera alla conversione del Dl fallimenti, civile e organizzazione giudiziaria

La Camera dei deputati, nella seduta del 23 luglio 2015, ha confermato la propria fiducia al Governo sull'approvazione, senza emendamenti e articoli aggiuntivi, del testo del disegno di legge di conversione del Decreto legge n. 83/2015 in materia fallimentare, civile e processuale civile, nella formulazione da ultimo approvata dalla commissione Giustizia a seguito del rinvio deliberato dall'Assemblea.

Dopo il voto finale, previsto per il 24 luglio, il testo passerà all’esame del Senato.

Nel dettaglio, il provvedimento introduce misure finalizzate a facilitare il reperimento di risorse finanziarie per le imprese in crisi, con possibilità di avanzare richiesta di autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili anche prima del deposito del piano contenente le modalità e i tempi di adempimento della proposta di concordato preventivo.

Rispetto al piano di concordato, si prevede che potranno essere presentate sia offerte concorrenti per l’acquisto dei beni, sia proposte di concordato alternative a quella dell'imprenditore. La proposta alternativa dei creditori, tuttavia, non potrà essere ammessa nel caso in cui la proposta del debitore già soddisfi il 30% dei crediti chirografari.

I termini per l’omologazione del concordato vengono allungati da 6 a 9 mesi mentre, tra le altre novità, si segnala la previsione, nei piani di concordato preventivo liquidatori, della percentuale di soddisfazione minima del 20 per cento dei creditori chirografari.

Il silenzio assenso, altresì, non verrà più computato nel calcolo delle maggioranze utili alle votazioni dei piani.

Introdotto, anche un nuovo accordo di ristrutturazione dei debiti nei confronti di banche e intermediari che potrà essere concluso con l’adesione di creditori finanziari che rappresentano il 75% del credito della categoria, previo integrale pagamento dei creditori non finanziari. In ogni caso, le banche con crediti di modeste entità non potranno opporsi all’accordo di ristrutturazione a cui abbiano aderito le banche creditrici maggiormente esposte.

Gli atti a titolo gratuito in pregiudizio dei creditori potranno essere sottoposti ad un’azione revocatoria semplificata, con possibilità di procedere immediatamente ad esecuzione forzata.

Per quel che concerne la figura del curatore nel fallimento, viene previsto che non possa essere nominato chi, nell’ambito della stessa procedura, abbia già ricoperto il ruolo di commissario giudiziale o sia unito in associazione professionale con chi abbia svolto tale funzione.

L’incarico non potrà, inoltre, essere ricoperto da chi abbia concorso al dissesto dell’impresa.

Esecuzione forzata con procedure velocizzate

La pubblicità degli avvisi delle procedure di espropriazione forzata verrà effettuata attraverso la pubblicazione sul sito internet del ministero della giustizia, nell’area pubblica “portale delle vendite pubbliche” appositamente istituito.

Nell’esecuzione mobiliare, inoltre, viene consentita la rateizzazione quando il valore dei beni pignorati superi i 20 mila euro.

Processo telematico, incentivi alla negoziazione e sospensione feriale nei giudizi amministrativi

In materia processuale civile, oltre al via libera, in materia di processo civile telematico, al deposito online degli atti introduttivi del giudizio, si segnala la previsione che ammette un credito d’imposta fino a 250 euro in favore delle parti che si siano avvalse, nel 2015, degli strumenti di negoziazione assistita e arbitrato.

Per quanto riguarda l’organizzazione giudiziaria viene sancita la proroga della permanenza in servizio dei magistrati ordinari, onorari e contabili, l'abrogazione della prevista riorganizzazione territoriale dei TAR, l'ingresso nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria di 2.000 unità di personale amministrativo proveniente dalle province e dalle aree metropolitane; l'estensione al processo amministrativo delle disposizioni sulla riduzione del periodo di sospensione feriale dei termini processuali, già previste per il processo civile; la possibilità, per i tirocinanti della giustizia che abbiano concluso il tirocinio, di fare parte per ulteriori 12 mesi dell'ufficio del processo.

Nel testo è altresì confluita una disposizione cosiddetta “salva Ilva” ai sensi della quale, l'esercizio dell'attività di impresa degli stabilimenti di interesse strategico nazionale non venga impedito dal sequestro sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento, quando la misura cautelare sia stata adottata in relazione ad ipotesi di reato inerenti la sicurezza dei lavoratori e debba garantirsi il necessario bilanciamento tra la continuità dell'attività produttiva, la salvaguardia dell'occupazione, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro.

Links Anche in
  • Il Sole 24Ore, p. 3 – Concordato, creditori più garantiti – Negri
  • Il Sole 24Ore, p. 3 – Stretta su curatori e commissari – Galimberti
  • Il Sole 24Ore, p. 3 – Perdite sui prestiti subito deducibili – R. Boc.
  • ItaliaOggi, p. 21 - Stipendi, pignorabilità limitata – Ciccia Messina

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