Filiere agricole, esonero INPS per il mese di febbraio 2021

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Filiere agricole, esonero INPS per il mese di febbraio 2021

Domande entro il 20 novembre 2021 per poter accedere all’esonero contributivo – per il mese di febbraio 2021 – in favore delle imprese delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo, ivi incluse le aziende produttrici di vino e birra.

Per accedere al beneficio in trattazione i datori di lavoro dovranno presentare l’istanza utilizzando lo specifico modulo telematico “Esonero Art. 70 D.L. n. 73/2021”, che sarà reso disponibile dall’INPS nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”).

A specificarlo è l’INPS, con la circolare n. 156 del 21 ottobre 2021.

Esonero filiere agricole, i beneficiari

L’esonero dal versamento della contribuzione è destinato alle imprese appartenenti alle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo, comprese le aziende produttrici di vino e birra, al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia di COVID-19.

L’esonero è riconosciuto con riferimento:

  • sia alla contribuzione dovuta dai datori di lavoro;
  • sia alla contribuzione relativa ai lavoratori autonomi in agricoltura, segnatamente, agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni.

L’esonero non si applica nei confronti delle pubbliche Amministrazioni.

Sgravio INPS per agricoli, la misura

L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.

Per i datori di lavoro l’esonero spetta nei limiti della contribuzione previdenziale di competenza di febbraio 2021 al netto di ogni altra agevolazione o riduzione delle aliquote.

Non sono oggetto di esonero:

  • i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
  • le ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulla retribuzione del lavoratore;
  • il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”;
  • il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.Lgs. n. 148/2015;
  • il contributo previsto dall’art. 25, co. 4, della L. n. 845/1978, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.

Filiere agricole, condizioni

L’esonero è subordinato, ai sensi dell’art. 1, co. 1175, della L. n. 296/2006, alle seguenti condizioni:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Esonero agricoltura, come fare domanda?

Per accedere al beneficio in trattazione i datori di lavoro dovranno presentare l’istanza utilizzando lo specifico modulo telematico “Esonero Art. 70 D.L. n. 73/2021”, che sarà reso disponibile dall’INPS nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”).

Nella domanda il contribuente dovrà specificare se richiede l’esonero ai sensi della sezione 3.1 e/o 3.12 del Quadro Temporaneo e l’importo richiesto con riferimento a ciascuna sezione. L’istanza dovrà essere presentata entro il 20 novembre 2021.

Per i datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata risultano differiti, nelle more della definizione delle istanze, anche le somme richieste con l’emissione relativa al primo trimestre 2021, con scadenza 16 settembre 2021. Diversamente, per i datori di lavoro che versano la contribuzione mensilmente risultano differiti i termini di versamento con scadenza 16 marzo 2021.

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