Finanza di progetto senza reverse charge

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L’agenzia delle Entrate nella nota 954-17452/2008 del 10 marzo rilascia ulteriori precisazioni in materia di reverse charge. Nel documento si chiarisce che non si può applicare il meccanismo dell’inversione contabile nei rapporti tra le società di project financing e le imprese fornitrici a cui viene affidata l’esecuzione dei lavori. In particolare, il rapporto che si viene a instaurare tra ente concedente e società di progetto comporta che i contratti stipulati da quest’ultima siano riconducibili alla categoria dell’appalto e non del subappalto. Il caso è stato sottoposto all’attenzione del Fisco da un’azienda ospedaliera che ha affidato in project financing lavori di realizzazione di un nuovo ospedale, cedendo la successiva gestione dei servizi non sanitari quale controprestazione dell’opera eseguita. L’interpellante domanda se tale tipo di rapporto può configurarsi come subappalto. La direzione normativa e contenzioso delle Entrate sottolinea che per poter verificare la natura dei contratti stipulati con i fornitori dalla società di progetto, occorre stabilire se il rapporto tra questa e l’amministrazione costituisca appalto o concessione pubblica. Nel caso specifico, l’Agenzia ritiene che il rapporto che si instaura con l’ente pubblico assume i connotati della concessione e non dell’appalto. Rispetto alle imprese affidatarie dell’esecuzione dei lavori, la società di progetto principale si pone come appaltante e non come appaltatore/subappaltante. Di conseguenza, i relativi contratti sono riconducibili all’appalto e non al subappalto e risultano, dunque, estranei al regime del reverse charge.
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