Fatture retrodatate e contributi COVID: quando scatta il reato

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Una fattura formalmente corretta non sempre mette al riparo da responsabilità penali.

Quando la rappresentazione contabile altera il momento effettivo dei ricavi e incide sui requisiti per ottenere contributi pubblici, il rischio è quello di configurare un’indebita percezione di erogazioni: conta la sostanza economica dei dati, non solo la loro correttezza formale.

Storno e retrodatazione fatture: rischio penale sui contributi COVID

Con la sentenza n. 12506 depositata il 2 aprile 2026, la Corte di Cassazione, Sezione VI penale, si è occupata della possibile rilevanza penale della retrodatazione delle fatture ai fini dell’accesso ai contributi a fondo perduto previsti dal Decreto Rilancio (art. 25 D.L. 34/2020).

La pronuncia chiarisce i limiti tra correttezza formale delle operazioni contabili e veridicità sostanziale dei dati dichiarati.

Il caso esaminato  

Il procedimento trae origine dalla condotta di un legale rappresentante di società che, al fine di ottenere un maggiore contributo pubblico:

  • aveva effettuato lo storno di fatture emesse nei mesi di maggio e giugno 2019;
  • aveva successivamente emesso nuove fatture di pari importo, retrodatandole ad aprile 2019;
  • aveva così determinato un incremento del fatturato del mese di aprile 2019.

Tale operazione aveva consentito di accedere indebitamente a un contributo a fondo perduto pari a euro 11.857, previsto dall’art. 25 del Decreto Rilancio, che richiedeva la verifica della riduzione del fatturato tra aprile 2019 e aprile 2020.

In primo grado il fatto era stato qualificato come truffa aggravata (art. 640-bis c.p.), fattispecie che presuppone artifici o raggiri.

La Corte d’appello aveva invece ritenuto l’imputato penalmente responsabile ai sensi dell’art. 316-ter c.p., ravvisando un’indebita percezione di erogazioni pubbliche basata su dati non veritieri, in assenza di condotte fraudolente tipiche, con conseguente riduzione della pena.

I motivi di ricorso  

Contro la decisione, il ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi.

In primo luogo ha eccepito l’inutilizzabilità delle proprie dichiarazioni, ritenendo già sussistenti indizi tali da imporre le garanzie difensive.

In secondo luogo ha denunciato violazioni di legge e vizi motivazionali, contestando la riqualificazione del fatto e sostenendo la veridicità e regolarità fiscale delle fatture retrodatate.

Infine, ha censurato l’esclusione della particolare tenuità del fatto, ritenuta illogica rispetto alla concreta entità della condotta.

La questione giuridica  

La questione giuridica posta all'attenzione della Suprema corte riguarda la corretta interpretazione dell’art. 25 del Decreto Rilancio, dovendosi chiarire, in particolare:

  • se la retrodatazione delle fatture, pur formalmente legittima sotto il profilo fiscale, possa integrare una falsa rappresentazione rilevante penalmente;
  • se, ai fini del contributo, rilevi esclusivamente il dato contabile oppure anche la dimensione sostanziale dei corrispettivi effettivamente percepiti.

La decisione della Corte  

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell'imputato, confermando la pronuncia della Corte d’appello sia in punto di responsabilità sia con riferimento al trattamento sanzionatorio.

Inammissibilità del primo motivo  

Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile in quanto formulato in termini generici e privi di un adeguato confronto con la motivazione della sentenza impugnata.

In particolare, il ricorrente non aveva dimostrato la decisività delle dichiarazioni di cui lamentava l’inutilizzabilità, limitandosi a ribadire la propria tesi difensiva senza evidenziare specifici vizi logico-giuridici.

Infondato il secondo motivo  

Il secondo motivo, invece, è stato ritenuto infondato.

La Corte ha escluso che vi fosse stata una modifica del fatto storico contestato, ritenendo legittima la riqualificazione giuridica della condotta ai sensi dell’art. 316-ter c.p.

È stato evidenziato, inoltre, che la condotta contestata integrava una falsa rappresentazione del fatturato relativo al 2019, elemento decisivo ai fini dell’ottenimento del contributo.

Nel merito, la Suprema Corte ha chiarito che l’art. 25 del Decreto Rilancio richiedeva la verifica congiunta del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

La retrodatazione delle fatture, nella specie, aveva determinato una discrasia tra dato contabile e realtà economica, producendo una rappresentazione non veritiera dei ricavi.

È stato inoltre precisato che la regolarità fiscale dell’operazione non era idonea a escludere la rilevanza penale della condotta, in quanto ciò che assumeva rilievo era la corrispondenza temporale tra le operazioni e la percezione dei corrispettivi.

In tale prospettiva, la Corte ha richiamato anche l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, secondo cui il parametro rilevante è la data di effettuazione delle operazioni.

Inammissibilità del terzo motivo  

Il terzo motivo, infine, è stato dichiarato inammissibile.

La Corte ha ritenuto adeguata e priva di vizi logici la motivazione della Corte territoriale che aveva escluso l’applicazione dell’art. 131-bis c.p., valorizzando sia l’entità del contributo indebitamente percepito sia le modalità della condotta, ritenute non compatibili con una valutazione di particolare tenuità del fatto.

Retrodatazione delle fatture e contributi pubblici: prevale la verità sostanziale

La pronuncia ribadisce un principio di particolare rilievo sistematico: nell’ambito dei contributi pubblici fondati su parametri economici, la verifica dei requisiti non può limitarsi alla correttezza formale delle scritture contabili, ma deve basarsi sulla veridicità sostanziale dei dati dichiarati.

In questa prospettiva, anche operazioni contabilmente corrette possono assumere rilevanza penale qualora alterino la rappresentazione temporale dei ricavi, incidendo sui presupposti per l’accesso al beneficio. Assume quindi un ruolo decisivo la coerenza tra la fatturazione e il momento effettivo di realizzazione dell’operazione economica.

La decisione n. 12506/2026 si inserisce nel solco di un orientamento volto a rafforzare l’effettività dei controlli sui contributi emergenziali, valorizzando il principio della corrispondenza tra dati dichiarati e realtà economica.

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