Fiscalità di vantaggio, Gibilterra promossa

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Il Tribunale europeo di prima istanza, con la sentenza del 18 dicembre relativa alle Cause T-211/04 e T-215/04, ha annullato la motivazione espressa dalla Commissione europea (decisione 2005/261/Ce) che dichiarava il sistema impositivo sulle società di Gibilterra un aiuto di Stato. Per mantenere attrattivo il proprio settore off-shore, infatti, Gibilterra aveva elaborato una complessa riforma fiscale basata sull’abolizione di alcuni regimi speciali e sull’adozione di un regime fiscale basato su un mix di numerose imposte. Gibilterra aveva notificato l’intero sistema sfidando la Commissione europea a provarne la natura di aiuto di stato. Anche se si trattava della notifica di un intero sistema fiscale, la Commissione aveva accettato di esaminarlo. Basandosi sulla dottrina della selettività regionale, la Commissione era arrivata alla conclusione che il sistema fiscale di Gibilterra era un aiuto perché diverso da quello britannico. Tali conclusione, come detto sopra, sono state però annullate dal Tpi che, riguardo all’accusa circa la presunta qualificazione della fiscalità di Gibilterra come regionalmente selettiva, ha concluso che Gibilterra rispetta i tre criteri dell’indipendenza istituzionale, amministrativa e finanziaria fissati dalla sentenza delle Azzorre per l’autonomia delle giurisdizioni fiscali subnazionali e, di conseguenza, è da escluderne la qualifica di aiuto.
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