Flusso Dmag, nuovi dati da inserire dal secondo trimestre 2019

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Flusso Dmag, nuovi dati da inserire dal secondo trimestre 2019

Ampliati i dati obbligatori da indicare nel modello Dmag/unico. A decorrere dalla dichiarazione di manodopera relativa al secondo trimestre 2019, con riferimento ai Dmag degli operai a tempo indeterminato (OTI), dovrà essere dichiarata la retribuzione teorica mensile (RTM), in luogo della retribuzione teorica giornaliera (RTG). Si sottolinea che la retribuzione teorica mensile va dichiarata solo in presenza del tipo retribuzione “O” (ordinaria).

Non sono più richiesti, invece, i dati relativi alla retribuzione teorica in assenza di retribuzione ordinaria e, pertanto, nella compilazione del Dmag, il tipo di retribuzione “0” (zero) non dovrà più essere utilizzato. La notizia è stata veicolata dall’INPS, con il messaggio n. 1653 del 29 aprile 2019. Le novità si rendono necessarie in vista dell’armonizzazione della struttura del flusso delle dichiarazioni di manodopera alla prevista mensilizzazione delle denunce, che sarà operativa a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Nuovi dati da indicare nel Dmag per gli operai a tempo indeterminato (OTI)

Oltre all’indicazione della retribuzione teorica mensile (RTM), dal secondo trimestre 2019, dovrà essere compilato anche il campo “NMC”, numero mensilità previste dal contratto, campo di nuova istituzione, che permetterà di calcolare la retribuzione teorica globale annua.

Con riferimento alla retribuzione teorica mensile, l’INPS precisa che tale dato – rapportato a 26 giornate – non può essere inferiore al minimale di legge. Infatti, nei casi di dichiarazione di importi inferiori a tale minimale, il flusso non verrà accolto.

Per “retribuzione teorica” si intende la retribuzione mensile che il lavoratore avrebbe percepito (adeguata al minimale, ove inferiore) qualora non fossero intervenuti eventi tutelati che possono dar luogo ad accredito figurativo ovvero non tutelati.

Nella determinazione di tale importo dovranno essere escluse:

  • le retribuzioni ultramensili, quali la 13° e la 14° mensilità;
  • altre gratificazioni annuali e periodiche già computate attraverso la valorizzazione delle giornate effettivamente lavorate ed esposte con tipo retribuzione “O”;
  • i premi di produzione;
  • gli importi dovuti per ferie e festività non godute;
  • gli arretrati dovuti per legge o per contratto relativi ad anni precedenti;
  • le voci retributive collegate alla effettiva prestazione lavorativa (ad esempio, il lavoro straordinario), fermo restando invece l’inserimento di tutte le competenze ricorrenti normalmente presenti nella retribuzione mensile (indennità di turno, straordinario contrattualizzato e valori sottoposti a ordinaria contribuzione riferiti a fringe benefits ricorrenti).

Nuovi dati da indicare nel Dmag per gli operai a tempo determinato (OTD)

Per quanto riguarda gli operai a tempo determinato (OTD), la retribuzione teorica giornaliera (RTG) - a decorrere dal secondo trimestre 2019 - è richiesta solo in presenza di tipo retribuzione “O” (ordinaria) e non può essere inferiore al minimale di legge. In caso di part-time orizzontale il controllo del minimale orario verrà effettuato sul rapporto delle ore e giornate dichiarate nel Dmag.

Retribuzione persa per gli operai a tempo indeterminato

Per quanto riguarda la retribuzione persa, dal secondo trimestre 2019 deve essere denunciato l’importo della retribuzione persa dal lavoratore nelle giornate di assenza intervenuta per gli eventi tutelati. Nel Dmag viene modificata conseguentemente la denominazione del campo in RP in luogo di RPG (retribuzione persa giornaliera).

Rimane confermato che la retribuzione persa è richiesta esclusivamente in presenza di tipi di retribuzione S, T, N, C, R, D e B.

La retribuzione persa deve essere minore o uguale alla retribuzione teorica mensile (RTM).

Denuncia numero giornate e nuovo tipo di retribuzione Dmag

Per OTI e per OTD, in presenza di tipo retribuzione O, P e M, si rende obbligatorio il campo “GG” del Dmag relativo alle retribuzioni dichiarate.

La trasmissione di sole retribuzioni in mancanza di giornate lavorate è una condizione che può verificarsi per particolari circostanze quali, ad esempio, la corresponsione di gratifiche, di premi, di conguagli di retribuzione, di emolumenti arretrati anche per i lavoratori licenziati.

Al fine di gestire tali ricorrenze, è stato istituito il tipo retribuzione “W”, che potrà essere utilizzato anche per indicare la retribuzione corrisposta a titolo di indennità di mancato preavviso ad un lavoratore licenziato.

Il tipo retribuzione “W” assume il significato di “Emolumento retributivo” con il quale sarà possibile indicare, in alternativa alla retribuzione di tipo “O” (ordinaria), una retribuzione per la quale non è obbligatoriamente richiesto il numero di giornate lavorate.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 27 aprile 2019 - Denuncia di manodopera agricola (Dmag), in scadenza il primo trimestre 2019 – Bonaddio

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