Fondo di integrazione salariale e affitto di ramo d’azienda

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Fondo di integrazione salariale e affitto di ramo d’azienda

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nell'interpello n. 3 del 16 novembre 2017, ha risposto ad un quesito dell’A.N.I.S.A. (Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza Antincendio) in merito alla possibilità di consentire che, in caso di affitto di ramo d’azienda, laddove sia fatta richiesta di accesso alle prestazioni erogate dal Fondo di integrazione salariale da parte dell’impresa cessionaria, vi sia il riconoscimento della contribuzione già versata dall’impresa cedente.

Il Fondo di integrazione salariale disciplinato dagli articoli 28 e seguenti del D.Lgs. n. 148/2015, è rivolto ai datori di lavoro che occupino più di 5 dipendenti appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione della CIGS e della CIGO, e che non abbiano costituito fondi di solidarietà bilaterali o fondi di solidarietà alternativi.

L’articolo 29, comma 4, del citato decreto legislativo prevede il cosiddetto tetto aziendale, inteso quale meccanismo secondo cui ciascun datore di lavoro può accedere alla prestazione in proporzione alla contribuzione dovuta in un determinato arco temporale.

In merito l’INPS, con il messaggio n. 3617/2017, ha specificato che, in caso di aziende interessate da operazioni societarie, la contribuzione dell’azienda cedente per i lavoratori transitati nell’azienda cessionaria è computata ai fini del tetto aziendale esclusivamente nelle ipotesi di fusioni/incorporazioni totali, ossia nelle ipotesi in cui l’azienda istante abbia acquisito la totalità dei lavoratori dell’azienda cedente.

Quindi, nel caso in cui si tratti di un’operazione societaria nella quale l’azienda originaria resta in essere e trasferisce parte dei suoi dipendenti ad una o più aziende già esistenti o nuove, nel computo del tetto aziendale si tiene conto della sola contribuzione dovuta dall’azienda istante (nonché cessionaria), a nulla rilevando la contribuzione precedentemente dovuta dalle aziende cedenti.

Sulla scorta di quanto sopra, l’interpello n. 3/2017 chiarisce che, in caso di affitto d’azienda, nel computo del tetto aziendale si debba tener conto della sola contribuzione dovuta dall’azienda (cessionaria) che richiede la prestazione a carico del F.I.S.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 21 settembre 2017 – Fondi di solidarietà bilaterali Tetto aziendale ai fini dell’erogazione delle prestazioni - Schiavone

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