Forfettari Stabilità 2015

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Forfettari Stabilità 2015

I consulenti del lavoro ricordano la scadenza del 28 febbraio 2017 per gli imprenditori che adottano il regime contabile dei forfettari della legge n. 190/2014 (Stabilità 2015), titolari della contribuzione Ivs (iscritti tra gli artigiani e commercianti all'Inps con applicazione del minimale contributivo), ai fini della riduzione contributiva del 35%.

Si accede presentando il modulo di domanda disponibile sul portale Inps (cassetto previdenziale artigiani e commercianti).

Il modello deve essere compilato e trasmesso in via telematica entro il 28 febbraio 2017.

L'agevolazione non spetta agli iscritti alla gestione separata, ossia professionisti senza obbligo di iscrizione ad apposita cassa di previdenza.

Gli interessati dovranno versare i contributi fissi Ivs alle scadenze trimestrali (ridotti del 35%) e versare in sede di Modello Unico, se necessita, i contributi dovuti sulla somma eccedente il reddito minimale (sempre ridotto del 35%).

Il beneficio non è cumulabile con la riduzione contributiva per gli over 65 titolari di trattamento pensionistico presso le Gestioni Inps (50% dell'importo) e con l'agevolazione prevista per i collaboratori familiari under 21 di impresa familiare (riduzione di 3 punti percentuali).

Dai consulenti precisazioni sui possibili fruitori

Alcune precisazioni sugli interessati:

  • i soggetti già beneficiari del regime contributivo agevolato nel 2016, possono continuare a beneficiare della riduzione contributiva anche per l'anno 2017 senza la necessità di ulteriori adempimenti;
  • i soggetti già titolari nel 2016 del regime forfettario, ma che non hanno optato per il regime contributivo agevolato, che intendono beneficiare nel 2017 del regime agevolato devono manifestare tale volontà presentando apposita domanda entro il 28 Febbraio 2017;
  • i soggetti già esercenti attività d'impresa nel 2016 non forfettari nel 2016, se interessati all'agevolazione possono compilare il modello telematico entro il prossimo 28 febbraio 2017;
  • i contribuenti che hanno intrapreso una nuova attività nel corso del 2017 possono comunicare l'opzione per il regime agevolato, ma con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d'iscrizione.
Allegati Anche in
  • eDotto.com - Edicola del 22 febbraio 2016 - Artigiani e commercianti, contribuzione forfettario - Schiavone

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