Franchigia Iva, obblighi ridotti

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Il provvedimento delle Entrate 20 dicembre 2006 – su “Gazzetta” 301 del 29 dicembre - prevede che le persone fisiche che abbiano realizzato nell’anno precedente un volume d’affari non superiore a 7 mila euro, comunichino d’avere i requisiti per l’applicazione del regime della franchigia entro i termini della prima comunicazione telematica dei corrispettivi, utilizzando il modello di variazione dati previsto dall’articolo 35 del Dpr n. 633/72. L’avvio della trasmissione telematica non è fissato: la legge n. 269/2006, al comma 327, dispone che la nuova procedura sarà fissata con un provvedimento agenziale da adottare entro il 1° giugno 2008. Qualora i contribuenti minimi intendano continuare ad applicare il regime ordinario, dovranno assumere il comportamento concludente ed applicare l’imposta nei modi ordinari; l’opzione va comunicata nella dichiarazione annuale Iva presentata dopo la scelta operata, che nella prassi è quella del primo anno in cui è stata esercitata l’opzione, vincolante per un triennio. Al contrario, il contribuente che entri nel regime della franchigia e intenda optare per il regime ordinario, dovrà comunicarlo all’Agenzia con il modello di variazione dati entro i termini dell’ultimo invio telematico dei corrispettivi.

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