Frazionamento di enti urbani: come aggiornare il Catasto

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Frazionamento di enti urbani: come aggiornare il Catasto

La circolare n. 11/E/2023 dell’Agenzia delle Entrate offre indicazioni sulla corretta modalità di redazione degli atti di aggiornamento Pregeo e Docfa a seguito del frazionamento degli enti urbani.

Frazionamento di enti urbani

Cosa accade nel frazionamento di enti urbani? In sostanza, porzioni di territorio (particelle catastali), una volta edificate, vengono censite nel Catasto fabbricati e, quindi, non più soggette ad aggiornamento al Catasto terreni, nel quale restano individuate come “enti urbani”, senza contenere alcuna indicazione dei soggetti che vantano diritti su di esse.

Quando avviene il frazionamento, è necessario procedere con la corretta modalità di redazione degli atti di aggiornamento Pregeo e Docfa per evitare che si generino disallineamenti tra il Catasto terreni e il Catasto fabbricati. Ciò ancor di più nell’ambito dell’odierna logica della gestione integrata delle banche dati catastali introdotta con il Sistema Integrato del Territorio (Sit).

La circolare n. 11 dell’8 maggio 2023 spiega che quando avviene un frazionamento del lotto urbano si interviene sul Catasto fabbricati attraverso un atto di aggiornamento Docfa; lo stesso dicasi per i frazionamenti di fabbricati.

Può essere chiesto un frazionamento al Catasto terreni con atto di aggiornamento Pregeo quando il lotto deve essere ridefinito perché:

  • una porzione del lotto originario cambia destinazione/qualità;
  • una porzione del lotto originario, pur rimanendo “ente urbano”, deve costituire o entrare a far parte di un nuovo lotto;
  • una porzione di un fabbricato presenta caratteristiche costruttive proprie, da poter essere considerato fabbricato autonomo.

Aggiornamenti del Catasto terreni e fabbricati

Gli aggiornamenti dei catasti saranno richiesti quando all’atto del frazionamento al Catasto terreni dell’ente urbano, con costituzione di nuove particelle, verranno individuati nuovi legami fra le particelle di Catasto terreni e di Catasto fabbricati.

Le variazioni consisteranno:

  • nella predisposizione, al Catasto terreni, degli atti di aggiornamento censuario e cartografico, con la definizione delle nuove geometrie e dei nuovi identificativi catastali, con conseguente variazione dei legami di correlazione fra le particelle di Catasto terreni e di Catasto fabbricati;
  • nella predisposizione, al Catasto fabbricati, degli atti di aggiornamento necessari a identificare le unità immobiliari urbane interessate dalla variazione di identificativo e, ove occorra, di forma, con contestuale aggiornamento definitivo delle correlazioni fra le particelle di Catasto terreni e di Catasto fabbricati.

ATTENZIONE: L’atto di aggiornamento Docfa va presentato non oltre trenta giorni dalla presentazione dell’atto di aggiornamento geometrico Pregeo.

Ulteriori indicazioni vengono fornite dalla circolare 11/2023 dell’Agenzia delle Entrate per quanto riguarda i frazionamenti finalizzati a procedimenti di espropriazione per causa di pubblica utilità.

Inoltre, a completamento del documento, si aggiunge un Allegato tecnico contenente casistiche ed esempi al fine di illustrare le procedure indicate nella circolare.

Allegati

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