Fringe benefit e welfare aziendale: conguaglio e recupero contributivo

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Fringe benefit e welfare aziendale: conguaglio e recupero contributivo

Arrivano dall'INPS le attese istruzioni per le operazioni di conguaglio a carico dei datori di lavoro in ordine ai fringe benefit e alle misure in materia di welfare aziendale adottate con i decreti Aiuti bis e Aiuti quater.

Le indicazioni operative, annunciate nei giorni scorsi ai consulenti del lavoro, sono contenute nel messaggio n. 4616 del 22 dicembre 2022.

Le nuove modalità, sopraggiunte a fine anno, a ridosso delle attività di chiusura e di conguaglio, impongono a imprese e professionisti la necessità di prestare la massima attenzione.

Fringe benefit: limiti di esenzione 2022

Di regola, per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini previdenziali occorre tenere conto del regime di esclusione dalla concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente del valore normale dei beni ceduti e dei servizi prestati (c.d. fringe benefit) se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo d’imposta, a 258,23 euro (comma 3, articolo 51, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, c.d. Testo unico delle imposte sui redditi).

Tale limite va considerato come un limite soglia e non come una franchigia. Pertanto, il suo superamento comporta l’inclusione nel reddito di lavoro dipendente anche della quota di valore inferiore al medesimo limite e, conseguentemente, l’assoggettabilità per l’intero valore al prelievo previdenziale.

Il decreto Aiuti bis (articolo 12 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142) e il decreto Aiuti quater (decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176) hanno elevato il limite massimo di esenzione limitatamente al periodo d’imposta 2022 e ampliato le tipologie di fringe benefit concedibiili al lavoratore.

Più nel dettaglio, al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati, nel periodo d’imposta 2022, dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere:

  • un valore di 200 euro per uno o più buoni benzina;
  • un valore di 3.000 euro per l’insieme degli altri beni e servizi.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 35/E del 4 novembre 2022, ha chiarito che l'esenzione è estesa anche alle somme di denaro, anticipate o rimborsate dal datore di lavoro, per il pagamento di utenze domestiche del lavoratore dipendente.

Nel novero delle utenze domestiche del lavoratore dipendente rientrano anche le utenze riguardanti immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese nonchè le utenze ripartite fra i condomini (ad esempio, quelle idriche o di riscaldamento), con riferimento alla quota rimasta a carico, e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfettario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniuge e familiari, sempre a condizione che tali soggetti sostengano effettivamente la relativa spesa.

ATTENZIONE: Il datore di lavoro è tenuto ad acquisire e conservare idonea documentazione che attesti che le somme anticipate o rimborsate siano state impiegate per lo scopo prefissato e l’inclusione delle stesse nel limite previsto.

Fringe benefit: conguaglio 2022

Se, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche, del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, risultino complessivamente superiori al predetto limite di 3.000 euro, il datore di lavoro deve assoggettare a contribuzione l’intero importo corrisposto, vale a dire anche la quota di valore inferiore al medesimo limite.

Stessa regola dovrà essere applicata per il bonus carburante (articolo 2 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51) che costituisce un’ulteriore agevolazione rispetto a quella generale già prevista dal medesimo articolo 51, comma 3. Se il valore erogato dovesse essere superiore a 200 euro lo stesso concorre interamente a formare il reddito ed è assoggettato a tassazione ordinaria.

Tali indicazioni si applicano, limitatamente al periodo d’imposta 2022, anche qualora il lavoratore dipendente abbia scelto la sostituzione dei premi di risultato con il bonus carburante e/o con i fringe benefit.

ATTENZIONE: Per la determinazione dei predetti limiti si dovrà tenere conto anche dei beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro. Ai soli fini previdenziali, in caso di superamento del limite previsto, il datore di lavoro che opera il conguaglio provvederà al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefits e/o del bonus carburante dal medesimo erogati (diversamente da quanto avviene ai fini fiscali, dove sarà trattenuta anche l’IRPEF sul fringe benefit erogato dal precedente datore di lavoro).

Fringe benefit: operazioni di conguaglio

Veniamo ora alle operazioni di conguaglio in capo ai datori di lavoro, che dovranno:

  • portare in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l'importo dei fringe benefits e/o del bonus carburante dagli stessi corrisposto nel periodo d'imposta 2022 qualora, anche a seguito di cumulo con quanto erogato dal precedente datore di lavoro, risulti complessivamente superiore a 3.000 euro (in relazione ai fringe benefit) e superiore a 200 euro (in relazione al bonus carburante) e non sia stato assoggettato a contribuzione nel corso dell'anno;

  • provvedere a trattenere al lavoratore la differenza dell'importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell'anno.

Fringe benefit: recupero della contribuzione versata

Se, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati dovesse risultare inferiore a 3.000 euro per i fringe benefit e/o 200 euro per il bonus carburante, il datore di lavoro dovrà provvedere al recupero della contribuzione versata sul differenziale.

Per il recupero della quota di fringe benefit erogata e precedentemente sottoposta a contribuzione i datori di lavoro dovranno esporre i dati relativi all’operazione di conguaglio nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens.

L'INPS chiarisce che possono essere adottati i seguenti modi di operare:

  1. per le denunce di competenza dicembre 2022 dovrà essere utilizzata la sezione <VarRetributive>, con le variabili retributive riportate dall'INPS nel messaggio in commento;
  2. per le denunce di competenza gennaio 2023 e febbraio 2023, come soluzione una tantum, prima di procedere alla trasmissione della denuncia relativa al periodo di competenza gennaio 2023 o febbraio 2023, i datori di lavoro dovranno dichiarare di avvalersi della procedura di recupero tramite cassetto bidirezionale, utilizzando lo specifico oggetto “Fringe benefit fino a € 3000” e allegando apposita dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro che attesti che quanto esposto nella relativa denuncia retributiva/contributiva (flusso Uniemens), secondo le indicazioni sotto riportate, corrisponde a ciò che è stato erogato a titolo di fringe benefit. Tale dichiarazione comporterà l’automatica generazione di un ticket corrispondente al protocollo INPS attestante l’avvenuto invio della comunicazione bidirezionale, il quale dovrà essere esposto nel flusso Uniemens secondo le specifiche indicazioni dell'INPS contenute nel messaggio in commento;
  3. secondo le modalità standard, con i flussi di regolarizzazione, per ciascuna competenza interessata, specificando il nuovo imponibile, al netto del fringe benefit. Tale modalità va utilizzata in tutti i casi in cui le due modalità precedenti non sono applicabili.
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