Frodi carosello. No al sequestro della casa assegnata, col divorzio, alla ex moglie dell’indagato

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Frodi carosello. No al sequestro della casa assegnata, col divorzio, alla ex moglie dell’indagato

Per l’applicazione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente su beni formalmente intestati a persona estranea al reato, non basta dimostrare la mancanza, in capo a questa ultima, delle risorse necessarie per acquisire il possesso dei cespiti, ma è necessaria la prova, con onere a carico del pubblico ministero, della disponibilità degli stessi da parte dell’indagato.

E’ questo il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, Terza sezione penale, nell’ambito di una vicenda processuale che vedeva il legale rappresentante di una Srl indagato per i delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e omessa dichiarazione, nel contesto di una frode carosello.

Nei confronti dello stesso era stato disposto il sequestro preventivo di diversi beni, compreso un appartamento che, negli accordi di divorzio tra lui e la ex moglie, risultava nella disponibilità esclusiva di quest’ultima e dei figli.

Il Tribunale del riesame aveva confermato in toto la misura cautelare e da qui era derivata l’impugnazione del provvedimento, dinanzi alla Corte di legittimità, da parte sia dell’indagato che della coniuge.

E la Suprema corte – sentenza n. 167 depositata l’8 gennaio 2018 – ha accolto la specifica doglianza sollevata dalla donna per quel che concerne il sequestro dell’immobile, ritenendo la motivazione dei giudici di merito “di mera apparenza”.

Necessaria la prova della disponibilità del bene in capo all’indagato

Difatti – ha spiegato la Cassazione – quanto motivato dal Tribunale risultava insufficiente a giustificare il permanere del vincolo sul bene, posto che non emergeva alcun elemento adeguato dal quale trarre che l’indagato mantenesse una disponibilità uti dominus sul bene.

Nell’ordinanza di sequestro, ossia, non era citato alcun dato che attestasse un uso materiale dell’immobile da parte dell’uomo e non poteva, quindi, ritenersi superata la presunzione relativa di disponibilità esclusiva del bene in capo alla ex coniuge.

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