Fusione tra Confidi: chiarimenti sulla gestione dei fondi rischi
Pubblicato il 26 novembre 2025
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La circolare del 24 novembre 2025 emanata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) fornisce chiarimenti operativi in merito alla gestione del fondo rischi nei casi in cui i Confidi assegnatari del contributo, ai sensi del decreto 3 gennaio 2017, realizzino operazioni di fusione societaria.
L’intervento ministeriale definisce una disciplina uniforme per le situazioni in cui, a seguito della fusione, il Confidi incorporante o risultante dall’operazione diviene titolare di più contributi pubblici, precisando le modalità di confluenza in un unico fondo rischi, nonché gli obblighi di monitoraggio e le procedure di comunicazione conseguenti.
La circolare Mimit del 24 novembre 2025 chiarisce:
- modalità operative da seguire in caso di fusione;
- effetti sui contributi già assegnati;
- definizione del nuovo termine di operatività dei fondi rischi;
- obblighi di comunicazione e monitoraggio del Confidi risultante dalla fusione.
Gestione dei fondi rischi in caso di fusione
Quando un Confidi titolare di un fondo rischi realizza una fusione con un altro Confidi, il fondo rischi viene integralmente trasferito, comprensivo di tutte le posizioni creditorie e debitorie, al Confidi incorporante o a quello risultante dalla fusione. Il trasferimento è consentito solo se il Confidi risultante possiede i requisiti previsti per la concessione del contributo.
Se, a seguito della fusione, il Confidi risultante diventa titolare di più contributi, questi devono confluire in un unico e indistinto fondo rischi, operativo a partire dalla data di efficacia della fusione.
Il Confidi è tenuto a comunicare al MIMIT l’avvenuta operazione di fusione entro 30 giorni dalla sua data di perfezionamento. Il Ministero verifica il possesso dei requisiti per la gestione del contributo; in caso di esito negativo è prevista la revoca della gestione.
Modifiche agli obblighi del Confidi risultante dalla fusione
Nel caso di unificazione di più contributi, il termine finale di operatività del fondo rischi unico è fissato al:
- 31 dicembre del settimo anno successivo alla data del decreto di concessione del contributo più recente.
Dalla data di efficacia della fusione, il Confidi risultante è responsabile dell’adempimento degli obblighi di monitoraggio annuale previsti dal decreto 3 gennaio 2017 e dal decreto direttoriale 27 giugno 2024.
Quando un contributo assegnato originariamente a un Confidi minore (iscritto nell’elenco ex articolo 112-bis del TUB) viene trasferito a un Confidi vigilato (iscritto all’albo ex articolo 106 TUB), si applicano:
- esclusivamente le cause di revoca e gli obblighi di comunicazione previsti per i Confidi vigilati;
- specifiche regole di compilazione della relazione di monitoraggio, riferite unicamente ai Confidi vigilati;
- la possibilità per il Confidi vigilato di impiegare il fondo rischi anche secondo il decreto 9 dicembre 2022, relativo ai finanziamenti agevolati.
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