Garanzia per vizi della cosa venduta. Sezioni unite su onere della prova
Pubblicato il 06 maggio 2019
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Le Sezioni Unite di Cassazione hanno risolto un contrasto interpretativo loro sottoposto in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'articolo 1490 del Codice civile.
In particolare, i giudici di legittimità – con sentenza n. 11748 del 3 maggio 2019 - hanno confermato l’orientamento tradizionale enunciando il principio di diritto secondo cui il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'articolo 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi.
Il contrasto interpretativo rilevato
Nell’ordinanza di rimessione, era stato evidenziato come, fino al 2013, non vi fossero incertezze giurisprudenziali sul principio secondo il quale, nelle azioni di garanzia per i vizi della cosa venduta, l'onere della prova dei difetti e delle eventuali conseguenze dannose, nonché dell'esistenza del nesso causale fra i primi e le seconde, fa carico al compratore che faccia valere la garanzia.
Tale indirizzo, tuttavia, era stato sovvertito da una pronuncia della Seconda Sezione (sentenza n. 20110/2013), che aveva ritenuto il medesimo non più sostenibile dopo che le Sezioni Unite, con la sentenza n. 13533/2001, avevano unificato la disciplina dell'onere della prova dell'inadempimento dell'obbligazione nelle azioni di adempimento contrattuale, di risoluzione contrattuale e di risarcimento dei danni da inadempimento.
Da qui, la necessità di risolvere il conflitto intepretativo in materia.
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