Gestione Separata INPS: aliquote contributive per il 2025
Pubblicato il 31 gennaio 2025
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Con la circolare n. 27 del 30 gennaio 2025, l'INPS definisce le aliquote contributive applicabili ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata per l'anno 2025.
Sono interessate dagli aggiornamenti le contribuzioni dovute per diverse categorie di lavoratori, tra cui collaboratori coordinati e continuativi, magistrati onorari, professionisti e lavoratori sportivi.
Aliquote contributive per collaboratori e figure assimilate
Per i collaboratori coordinati e continuativi, l’aliquota contributiva e di computo per il 2025 è confermata al 33% per coloro che risultano iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata. A questa percentuale si aggiungono aliquote ulteriori per la copertura di maternità, assegni per il nucleo familiare, malattia e disoccupazione (DIS-COLL), determinando un contributo totale che può arrivare al 35,03%.
Le aliquote aggiuntive specifiche, rende noto l'INPS con la circolare n. 27 del 30 gennaio 2025, sono:
- 0,50% per il finanziamento della tutela relativa alla maternità, assegni familiari e malattia;
- 0,22% per il fondo di maternità aggiuntivo;
- 1,31% per la copertura della DIS-COLL (disoccupazione per i collaboratori).
Le aliquote sopra indicate si applicano a diverse tipologie di collaboratori, tra cui:
- Amministratori di società, sindaci e revisori di società;
- Liquidatori di società;
- Collaboratori di giornali, riviste, enciclopedie;
- Partecipanti a collegi e commissioni;
- Dottorandi, assegnisti di ricerca e borsisti;
- Venditori porta a porta e consulenti parlamentari.
I compensi derivanti da questi rapporti sono soggetti a contribuzione in base alla base imponibile dell'IRPEF e devono essere versati dal committente con scadenza entro il 16 del mese successivo all'erogazione.
Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l’aliquota è ridotta al 24%, escludendo le aliquote aggiuntive relative alla DIS-COLL.
Magistrati onorari
Per i magistrati onorari del contingente a esaurimento, le aliquote applicabili sono:
- 33% per coloro che non dispongono di altra forma di previdenza obbligatoria;
- 24% per chi è già iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria. In entrambi i casi, si applica un’aliquota aggiuntiva del 2,03% per finanziare maternità, malattia e DIS-COLL.
Contributi per il settore dello sport dilettantistico
Il Decreto Legislativo n. 36/2021, che ha ridefinito il quadro normativo per il lavoro sportivo, stabilendo obblighi previdenziali per coloro che prestano attività di carattere amministrativo-gestionale e per i collaboratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche. In particolare:
- Per i lavoratori sportivi con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, l’aliquota IVS è fissata al 25% e deve essere applicata solo ai compensi che eccedono i 5.000 euro annui.
- È prevista una contribuzione aggiuntiva del 2,03%, ripartita in 0,50% per la tutela della maternità, 0,22% per la malattia e 1,31% per DIS-COLL.
- Fino al 31 dicembre 2027, la base imponibile per il calcolo della contribuzione IVS è ridotta al 50% del compenso imponibile.
Per i professionisti del settore sportivo dilettantistico, l’aliquota contributiva è pari al 25% IVS, calcolata sul 50% dei compensi imponibili al netto della franchigia di 5.000 euro annui. In aggiunta, è prevista una contribuzione per le prestazioni minori pari all’1,07%, che include:
- 0,50% per maternità e malattia;
- 0,22% per maternità aggiuntiva;
- 0,35% per ISCRO (Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa).
Nel caso in cui il lavoratore sportivo sia già coperto da altra previdenza obbligatoria, l’aliquota IVS è ridotta al 24%, con lo stesso regime di esenzione fino ai 5.000 euro annui e applicazione del 50% dell’imponibile fino al 2027.
Professionisti
I lavoratori autonomi titolari di Partita IVA, iscritti esclusivamente alla Gestione Separata, sono soggetti a una contribuzione del 25% ai fini previdenziali. A questa si sommano:
- 0,72% per la tutela di maternità e malattia;
- 0,35% per il finanziamento dell’ISCRO (Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa). Pertanto, il totale dell'aliquota contributiva per i professionisti è 26,07%.
Massimali e minimali contributivi
Per il 2025, i limiti di reddito per il calcolo della contribuzione sono:
- Massimale contributivo: 120.607 euro.
- Minimale contributivo: 18.555 euro.
Di conseguenza, fa presente l'INPS con la circolare n. 27 del 30 gennaio 2025, il contributo minimo annuo varia in base alla categoria di appartenenza e all’aliquota applicata.
Ripartizione dell’onere contributivo
Per i collaboratori, la contribuzione è suddivisa tra committente (2/3) e lavoratore (1/3). Il versamento deve avvenire entro il 16 del mese successivo al pagamento del compenso, tramite il modello F24.
I professionisti, invece, sono responsabili del proprio versamento contributivo, da effettuare in concomitanza con le scadenze fiscali delle imposte sul reddito.
Tabella riepilogativa delle aliquote contributive per il 2025
Categoria Lavorativa |
IVS |
Maternità/Malattia |
DIS-COLL |
ISCRO |
Totale |
Collaboratori e assimilati |
33% |
0,72% |
1,31% |
- |
35,03% |
Magistrati onorari senza altra previdenza |
33% |
2,03% |
- |
- |
35,03% |
Magistrati onorari con altra previdenza |
24% |
2,03% |
- |
- |
26,03% |
Lavoratori sportivi dilettanti |
25% |
2,03% |
- |
- |
27,03% |
Professionisti |
25% |
0,72% |
- |
0,35% |
26,07% |
Professionisti con altra previdenza |
24% |
- |
- |
- |
24% |
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