Gestione separata: novità per professionisti e collaboratori sportivi

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Gestione separata: novità per professionisti e collaboratori sportivi

L’annuale circolare di ricognizione di minimali, massimali e aliquote contributive per gli iscritti alla Gestione separata dell’INPS da applicare in corso d’anno si arricchisce di un nuovo capitolo dedicato al lavoro sportivo nel settore dilettantistico. Ed è proprio qui che si concentrano le maggiori novità per il 2024.

Un’altra importante novità interessa i professionisti con partita IVA iscritti alla Gestione separata non pensionati e non assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie che, per effetto delle disposizioni della legge di Bilancio 2024 sull’ISCRO, si vedono ridurre il carico contributivo per il 2024.

Ma andiamo con ordine e facciamo il punto sulle indicazioni fornite dall’INPS con la circolare n. 24 del 29 gennaio 2024.

Collaboratori coordinati e continuativi

Per i collaboratori (e figure assimilate) iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, l’aliquota contributiva e di computo è confermata al 33% a cui vanno aggiunte le aliquote dello 0,72% a finanziamento della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera e, ove dovuta, l’aliquota dell’1,31% per il finanziamento delle prestazioni di disoccupazione DIS-COLL.

NOTA BENE: L’aliquota DIS-COLL è dovuta dai soggetti i cui compensi derivano da uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, anche se non beneficiari della relativa prestazione; rapporti di collaborazioni coordinate e continuative; dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio.

Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie, per l’anno 2024, l’aliquota è confermata al 24%.

Collaboratori sportivi dilettantistici

Come già anticipato in premessa, le novità più importanti interessano il mondo dello sport a seguito dell’entrata in vigore della recente riforma di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

L’INPS ha emanato la circolare n. 88 del 31 ottobre 2023 per illustrare le novità legislative e le modalità operative per la determinazione della contribuzione dovuta e l’esposizione in Uniemens.

Con la circolare n. 24 del 29 gennaio 2024, l’Istituto ricorda che, nell'area del dilettantismo, per i collaboratori e per le figure assimilate, iscritti alla Gestione separata e non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, l’aliquota contributiva e di computo ai fini IVS è pari al 25%:

  • da applicarsi al superamento dell’importo di compenso pari a 5.000,00 euro annui erogati secondo il regime di cassa e, nel caso di più committenti, dalla totalità dei compensi percepiti da tutti i committenti;
  • e calcolata sul 50% dell’imponibile contributivo fino al 31 dicembre 2027.

La stessa aliquota del 25% va applicata, con i medesimi criteri, per le collaborazioni coordinate e continuative aventi a oggetto un’attività di carattere amministrativo-gestionale resa in ambito non professionale.

In aggiunta sono dovute le aliquote dello 0,72% a finanziamento della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera e l’aliquota dell’1,31% per il finanziamento delle prestazioni di disoccupazione DIS-COLL. Le predette aliquote aggiuntive sono calcolate sulla totalità dei compensi al netto della sola franchigia di 5.000,00 euro annui.

Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, per l’anno 2024, l’aliquota da applicare è pari al 24% e, fino al 31 dicembre 2027, la contribuzione dovuta va calcolata sul 50% dell’imponibile contributivo.

La stessa aliquota IVS del 24% è applicata ai lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche che prestano la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, delle associazioni benemerite e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, e direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affilianti, del CONI, del CIP e della società Sport e salute S.p.a., fuori dall'orario di lavoro e fatti salvi gli obblighi di servizio, quindi previa comunicazione all'Amministrazione di appartenenza.

NOTA BENE: La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3). L’obbligo del versamento dei contributi resta in capo al committente, che esegue il pagamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello “F24” telematico

Professionisti con partita IVA

Cala, evidenzia l’INPS con la circolare n. 24 del 29 gennaio 2024, la contribuzione a carico dei professionisti con partita IVA, iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre forme di previdenza né pensionati.

Per l’anno 2024 all’aliquota contributiva IVS pari al 25% va aggiunta l’aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,72%  (tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale) nonché l’aliquota a finanziamento dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa ISCRO che, per effetto delle novità della legge di Bilancio 2024 (articolo 1, comma 154, legge 30 dicembre 2023, n. 213) scende (dallo 0,51% previsto per gli anni 2022 e 2023) allo 0,35%.

Confermata al 24%, l’aliquota a carico dei professionisti pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie, obbligati alla contribuzione presso la Gestione separata

Per i professionisti del settore sportivo dilettantistico privi di altra forma previdenziale obbligatoria l’aliquota IVS da applicarsi  è pari al 25% calcolata sulla parte di compenso eccedente i 5.000 euro annui e calcolata, fino al 31 dicembre 2027, sul 50% dell’imponibile contributivo

A questa va aggiunta l’aliquota dell’1,07%, comprensivo delle aliquote di finanziamento dello 0,50% per malattia e degenza ospedaliera, 0,22% per maternità e 0,35% per l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO).

Se il professionista è coperto da altra forma di previdenza obbligatoria o titolare di pensione diretta, l’aliquota è pari al 24% ai soli fini dell’IVS, da calcolarsi, fino al 31 dicembre 2027, sul 50% dei compensi percepiti.

NOTA BENE: L’onere contributivo è a carico del professionista e il versamento deve essere eseguito, tramite modello “F24” telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2023, primo e secondo acconto 2024). L’acconto per l’anno di imposta 2024 deve essere calcolato applicando le aliquote in vigore per l’anno 2024.

Massimale e minimale di reddito per il 2024

La circolare n. 24 del 29 gennaio 2024 si conclude con l’aggiornamento del massimale di reddito.

Le aliquote per il 2024 si applicano considerando i redditi conseguiti fino al raggiungimento del massimale di reddito pari a 119.650,00 euro.

Il minimale di reddito, per l’anno 2024, è pari a 18.415,00 euro.

Gestione separata INPS - Riepilogo delle aliquote contributive 2024

Categoria

Aliquota % contributiva totale

Collaboratori coordinati e continuativi con DIS COLL

35,03

Collaboratori coordinati e continuativi senza DIS COLL

33,72

Collaboratori coordinati e continuativi pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie

24

Collaboratori sportivi dilettantistici

27, 03

Collaborazioni coordinate e continuative aventi a oggetto un’attività di carattere amministrativo-gestionale

27, 03

Collaboratori sportivi dilettantistici già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria

24

Collaboratori sportivi dilettantistici lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche

24

Professionisti con partita IVA non pensionati e non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria

26,07

Professionisti con partita IVA pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria

24

Professionisti settore sportivo dilettantistico non assicurati presso altra forma di previdenza obbligatoria

26,07

Professionisti settore sportivo dilettantistico assicurati presso altra forma di previdenza obbligatoria

24

 

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