Giornalisti: rivalutazione delle pensioni INPGI per l'anno 2025
Pubblicato il 11 febbraio 2025
In questo articolo:
- Perequazione dei trattamenti pensionistici
- Importo soglia minimo per pensione anticipata
- Trattamenti pensionistici ai superstiti e cumulabilità con altri redditi
- Indennità di disoccupazione (DIS-COLL)
- Indennità di maternità per libere professioniste
- Indennità di degenza ospedaliera (CO.CO.CO.)
- Indennità di malattia (CO.CO.CO.)
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L'ISTAT, con comunicato del 16 gennaio 2025, ha determinato l'indice medio di variazione dei prezzi al consumo (FOI senza tabacchi) tra il 2024 e il 2023 nella misura del +0,8%. Di conseguenza, l'INPGI, con la circolare n. 3 del 10 febbraio 2025, ha provveduto alla rivalutazione delle pensioni e all'aggiornamento dei valori delle prestazioni previdenziali e assistenziali per il 2025.
I nuovi importi sono stati stabiliti dal Consiglio di Amministrazione con delibere del 30 gennaio 2025 e sono applicati provvisoriamente in attesa dell'approvazione ministeriale.
Perequazione dei trattamenti pensionistici
Dal rateo di pensione di gennaio 2025, è stata applicata una rivalutazione dello 0,8% su tutti i trattamenti pensionistici in essere al 31 dicembre 2024. Tale rivalutazione riguarda esclusivamente le pensioni erogate direttamente dall'INPGI. Le pensioni liquidate in cumulo o totalizzazione con altri enti vengono rivalutate dall'INPS, in base alla normativa vigente sulla perequazione automatica.
Importo soglia minimo per pensione anticipata
Gli iscritti all'INPGI possono accedere alla pensione di vecchiaia a 66 anni con almeno 20 anni di contribuzione effettiva.
La pensione anticipata può essere ottenuta a 63 anni con almeno 20 anni di contribuzione o con 40 anni di contribuzione indipendentemente dall'età, purché l'importo sia almeno 1,5 volte l'assegno sociale.
Per il 2025, il valore dell'assegno sociale è di 7.002,97 euro, quindi il requisito minimo per l'accesso alla pensione anticipata è di 10.504,46 euro lordi annui. Il montante contributivo necessario varia in base all'età:
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63 anni: coefficiente di trasformazione 4,936% - montante 212.813,00 euro
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64 anni: coefficiente 5,088% - montante 206.455,00 euro
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65 anni: coefficiente 5,250% - montante 200.085,00 euro
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66 anni: coefficiente 5,423% - senza soglia minima
Trattamenti pensionistici ai superstiti e cumulabilità con altri redditi
Le pensioni ai superstiti sono cumulabili con altri redditi nei limiti stabiliti dall'art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995.
I limiti di cumulabilità non si applicano se il beneficiario ha figli minori, studenti o inabili a carico. Nel calcolo dei redditi rilevanti ai fini della cumulabilità si escludono il TFR, il reddito della prima casa e le competenze arretrate tassate separatamente.
Per il 2025, le fasce reddituali per la riduzione delle pensioni ai superstiti sono:
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Reddito fino a 23.532,60 euro: nessuna riduzione
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Reddito tra 23.532,61 e 31.376,80 euro: riduzione del 25%
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Reddito tra 31.376,81 e 39.221,00 euro: riduzione del 40%
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Reddito superiore a 39.221,01 euro: riduzione del 50%
Indennità di disoccupazione (DIS-COLL)
L'indennità di disoccupazione è stata rivalutata dello 0,8% e i nuovi importi per il 2025 sono:
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Retribuzione di riferimento: 1.436,61 euro
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Importo massimo mensile: 1.562,82 euro
Indennità di maternità per libere professioniste
L'indennità di maternità per libere professioniste e categorie assimilate (freelance con Partita IVA, ritenuta d’acconto, cessione del diritto d’autore, STP e associati in partecipazione) iscritte all’INPGI,corrisponde all'80% di cinque dodicesimi del reddito professionale dichiarato due anni prima dell'evento. L'importo non può essere inferiore a cinque mensilità del salario minimo giornaliero e non superiore a cinque volte tale importo.
Per il 2025, il limite reddituale per ottenere tre mensilità aggiuntive di maternità è di 9.354,00 euro.
Indennità di degenza ospedaliera (CO.CO.CO.)
I collaboratori coordinati e continuativi non pensionati e non iscritti ad altre forme di previdenza ricevono un'indennità giornaliera per un massimo di 180 giorni. L'importo varia in base ai contributi versati:
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3-4 mesi di contributi: 26,43 euro/giorno
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5-8 mesi di contributi: 39,65 euro/giorno
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9-12 mesi di contributi: 52,87 euro/giorno
Indennità di malattia (CO.CO.CO.)
L'indennità giornaliera di malattia è riconosciuta per un massimo di 1/6 della durata del rapporto di lavoro, con un minimo di 20 giorni all'anno. Sono esclusi gli eventi inferiori a tre giorni.
Gli importi per il 2025 sono:
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3-4 mesi di contributi: 13,22 euro/giorno
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5-8 mesi di contributi: 19,83 euro/giorno
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9-12 mesi di contributi: 26,43 euro/giorno
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