Gli stagionali senza apprendistato

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Rispondendo ad un interpello dell’Ordine dei consulenti del lavoro di Rimini, il Ministero del lavoro – nota del 2 maggio 2006, protocollo 3769 – ribadisce che il contratto di apprendistato è vietato per le attività stagionali. Con tale affermazione il Welfare sbarra definitivamente la strada ad un utilizzo strumentale dell’apprendistato professionalizzante per periodi brevi coincidenti con la stagionalità e, allo stesso tempo, puntualizza che “per la regolamentazione di rapporti di breve durata con giovani e adolescenti sarà possibile utilizzare lo strumento dei tirocini estivi di orientamento la cui regolamentazione è rimessa alla competenza delle Regioni (Corte costituzionale, sentenza n. 50/05)”. Il principio era stato già anticipato dalla circolare 30/05, la quale ricordava che la durata del contratto di apprendistato professionalizzante non può essere inferiore a due anni e superiore a sei. Tuttavia, con specifico riguardo alle imprese con attività in cicli stagionali, generale della tutela delle condizioni di lavoro del ministero, solo pochi anni prima, aveva ammesso la possibilità che i contratti collettivi potessero prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato. La nota diffusa ieri ribadisce quanto già affermato dal Welfare con la citata circolare 30/05: l’apprendistato nelle attività stagionali è ammesso solo per la “vecchia” disciplina contenuta nella legge 25/55 e non per il contratto professionalizzante introdotto dal Dlgs 276/03. Anche in questo caso il Ministero motiva la sua posizione richiamando la durata minima del contratto, che è fissata in due anni. In verità anche secondo il “vecchio” apprendistato il periodo minimo è fissato in 18 mesi, ben oltre la durata di una stagione. Si auspica presto il rinnovo del contratto collettivo dei pubblici esercizi.

Fino al 2007, l’età minima per assumere gli apprendisti è fissata in 15 anni. Successivamente, data la recente riforma del sistema scolastico, il limite per l’accesso al rapporto di apprendistato professionalizzante passerà a 18 anni, oppure a 17 se il soggetto è in possesso di una qualifica professionale (Welfare, nota del 2 maggio 2006 prot. 3772).

Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 39 – L’accesso al lavoro dopo i 15 anni – Cirioli

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