Holding, vantaggi da provare

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Senza interesse economico, anche mediato e indiretto, l’atto compiuto dagli amministratori di una società è estraneo all’oggetto sociale e quindi inefficace, in quanto non è idoneo in concreto a soddisfare un interesse economico. Come attenuante, per salvare l’atto compiuto,  non si può neanche ricorrere alla teoria dei “vantaggi compensativi”, applicabile quando la società interessata è parte di un gruppo. Lo precisa di Cassazione, con la sentenza n. 26325, della Prima sezione civile, depositata lo scorso 11 dicembre. Il caso preso in esame dai giudici riguardava la costituzione di ipoteca volontaria con vincolo sull’intero patrimonio immobiliare, formalmente estranea all’oggetto sociale, in favore di una società appartenente al medesimo gruppo. Il fatto che l’amministratore deve perseguire in primo luogo l’interesse della specifica società cui egli è preposto, e non può sacrificare l’interesse della sua società in nome di quello riconducibile al gruppo di cui fa parte, un atto come l’ipoteca in questione, formalmente privo di corrispettivo per la società che eroga la garanzia, con vincolo sull’intero patrimonio immobiliare e mancata citazione nelle delibere assunte dalla società sulla costituzione della garanzia di un possibile interesse di gruppo, ha spinto verso la conferma dell’inefficacia dell’atto. A conferma di ciò è stato, poi, addotto il fatto che la delibera fosse stata presa dal Cda oltre i poteri riconosciuti dallo statuto.

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