I consulenti del lavoro e l'antiriciclaggio

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Con il parere n. 2, del 27 maggio 2013, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro analizza gli obblighi antiriciclaggio del consulente del lavoro ai sensi del decreto n. 231/2007, che ha introdotto il concetto di riciclaggio ai fini amministrativi.

L'attività di redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni che derivano da obblighi fiscali e per gli adempimenti in materia di amministrazione del personale non prevede per il consulente del lavoro gli obblighi di registrazione e archiviazione, così come indicato dal comma 3 dell'articolo 12. Non solo l'elaborazione dei cedolini, ma anche le attività annesse e connesse alla gestione del personale sono escluse dall'obbligo di verifica e registrazione della clientela.

Escluse, inoltre, le attività legate a procedimenti giudiziari. Nel parere si evidenzia che l'obbligo di identificare il cliente nasce per le attività che non sono comprese in quelle previste dalla legge n. 12/1979, che riguardano, ad esempio, consulenze su contratti di compravendita, societarie, tributarie, gestione della contabilità.

Il consulente è tenuto comunque alla verifica e segnalazione qualora a suo avviso, nonostante la richiesta di redazione dei cedolini paga, il cliente stia riciclando denaro illecito.
Allegati Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 23 - Notizie In breve - Per i consulenti del lavoro niente obblighi antiriciclaggio

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