Contributo aggiuntivo ZES Unica 2026, come richiederlo entro il 15 maggio

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Ultimi giorni per l’invio della comunicazione necessaria alla fruizione del credito d’imposta aggiuntivo per gli investimenti nella ZES Unica. Lo sportello telematico, aperto dal 15 aprile 2026, si chiuderà il 15 maggio 2026: entro tale data le imprese interessate devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate il modello previsto per l’accesso al beneficio integrativo.

Il modello di “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta aggiuntivo per gli investimenti nella ZES unica” è stato approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 56564 del 16 febbraio 2026, insieme alle relative istruzioni e alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

La comunicazione riguarda le imprese che hanno validamente presentato, dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, la comunicazione integrativa per la fruizione del credito d’imposta relativo agli investimenti nella ZES Unica 2025.

Il credito aggiuntivo, pari al 14,6189 per cento dell’ammontare del credito d’imposta richiesto con la comunicazione integrativa, spetta a condizione che le imprese non abbiano ottenuto, con riferimento a uno o più investimenti indicati nella stessa comunicazione integrativa, il riconoscimento del credito d’imposta di cui all’articolo 38 del Decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, relativo alla misura “Transizione 5.0”.

La somma del credito d’imposta aggiuntivo non può eccedere l’importo richiesto con la comunicazione integrativa.

Il credito d’imposta è utilizzabile nell’anno 2026 esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, da presentare mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. L’utilizzo è ammesso a partire dal 26 maggio 2026 e fino al 31 dicembre 2026, pena il rifiuto dell’operazione di versamento in caso di modalità di presentazione diverse da quelle previste.

Modalità di invio della comunicazione

La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate entro il 15 maggio 2026, esclusivamente in via telematica, utilizzando il modello approvato con il provvedimento del 16 febbraio 2026.

L’invio può essere effettuato direttamente dall’impresa beneficiaria oppure tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, ai sensi dell’articolo 3, commi 2-bis e 3, del Dpr 22 luglio 1998, n. 322.

La trasmissione deve avvenire mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando il software messo a disposizione gratuitamente dall’Amministrazione finanziaria sul proprio sito istituzionale.

È quindi necessario verificare preventivamente la correttezza dei dati indicati nel modello e la sussistenza dei requisiti richiesti, poiché eventuali errori o incoerenze possono determinare lo scarto della comunicazione e compromettere l’accesso al credito aggiuntivo, salvo le ipotesi di ritrasmissione ammesse.

Credito ZES Unica: cosa avviene dopo la presentazione del modello aggiuntivo

A seguito della presentazione della comunicazione, il sistema rilascia una ricevuta che ne attesta la presa in carico oppure lo scarto, a seguito dei controlli formali sui dati indicati nel modello.

Nello stesso intervallo temporale, quindi fino al 15 maggio 2026, i soggetti interessati possono:

  • inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima comunicazione validamente acquisita sostituisce tutte quelle inviate in precedenza;
  • annullare la comunicazione precedentemente trasmessa. L’annullamento comporta la decadenza dall’agevolazione e riguarda esclusivamente le comunicazioni relative al credito d’imposta aggiuntivo per investimenti nella ZES Unica, senza effetti sulla comunicazione integrativa già trasmessa per il credito d’imposta ZES Unica 2025.
Si considera tempestiva anche la comunicazione trasmessa alla data di scadenza del 15 maggio 2026, o nei quattro giorni precedenti, ma scartata dal servizio telematico, purché venga ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi al termine ordinario.

La ritrasmissione nei cinque giorni successivi non è però consentita quando lo scarto riguarda l’intero file trasmesso, ad esempio nei casi di “Codice di autenticazione non riconosciuto”, “Codice fiscale del fornitore incoerente con il codice fiscale di autenticazione del file” oppure “File non elaborabile”.

Dopo la chiusura dello sportello, le comunicazioni tardive sono scartate in fase di accoglienza. L’utilizzo del credito resta subordinato al rilascio delle ricevute previste dall’Agenzia delle Entrate e al rispetto delle condizioni stabilite per la compensazione tramite modello F24.

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