Revisioni dichiarazioni doganali: competenza per istanze su più uffici

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L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli interviene per chiarire quale sia l’Ufficio competente a trattare le istanze di revisione delle dichiarazioni doganali quando la richiesta dell’operatore riguarda più dichiarazioni registrate presso diversi Uffici ADM.

Il chiarimento arriva con la Circolare n. 10/2026 del 12 maggio 2026, emanata dalla Direzione Dogane – Ufficio Controlli Dogane, che fornisce indicazioni operative finalizzate a uniformare il comportamento degli Uffici nei casi di pluralità di dichiarazioni e di presupposti comuni alla base dell’istanza.

Il tema è rilevante per gli operatori economici che, a seguito di errori, variazioni o necessità di rettifica, intendano chiedere la revisione di più dichiarazioni doganali, magari presentate in momenti diversi e presso Uffici territorialmente distinti, ma accomunate dalla medesima questione sostanziale.

Disposizione di riferimento

Il documento richiama l’articolo 42 delle Disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell’Unione, contenute nell’Allegato I al decreto legislativo n. 141/2024.

La norma stabilisce che, per la revisione delle dichiarazioni, è competente:

  • l’Ufficio ADM presso il quale la dichiarazione è stata registrata,

oppure

  • l’Ufficio ADM nel cui ambito territoriale si trova la sede legale della parte, quando il controllo abbia riguardato dichiarazioni registrate presso due o più Uffici dell’Agenzia.

Il punto chiarito dalla circolare riguarda l’ambito di applicazione di questa regola. ADM precisa che il criterio di concentrazione della competenza non vale soltanto per le revisioni avviate d’ufficio, ma anche per quelle promosse dall’operatore economico mediante istanza di parte.

Secondo l’Agenzia, infatti, la disposizione non distingue tra le diverse modalità di avvio del procedimento. Ne deriva che il criterio della competenza accentrata assume una portata generale e può essere applicato anche quando sia il contribuente-dichiarante a chiedere la revisione.

Istanza di revisione: quando opera la concentrazione presso un solo Ufficio

La Circolare n. 10 del 12 maggio 2026 chiarisce che la trattazione può essere concentrata presso un unico Ufficio quando l’istanza, o le istanze, riguardano più dichiarazioni registrate presso diversi Uffici ADM, ma risultano fondate su presupposti identici o omogenei.

È il caso, ad esempio, in cui l’operatore chieda la rettifica del medesimo elemento dell’accertamento o della dichiarazione, sulla base delle stesse motivazioni. La revisione, pur riferendosi a più atti doganali, presenta quindi un contenuto sostanzialmente unitario.

In termini pratici, l’unificazione della trattazione può operare quando ricorrono due condizioni principali:

  • le istanze presentano contenuto analogo e sono indirizzate a più Uffici ADM in ragione del luogo di registrazione delle dichiarazioni, nonché all’Ufficio competente in base alla sede legale dell’operatore;
  • vi è omogeneità dell’elemento da rivedere e delle ragioni poste a fondamento della richiesta.

La concentrazione non dipende, quindi, dal solo fatto che le dichiarazioni siano numerose o registrate presso Uffici diversi. Occorre che la revisione richiesta sia collegata da una base comune, tale da rendere l’attività istruttoria sostanzialmente unitaria.

Competente l’Ufficio della sede legale dell’operatore

Quando le condizioni indicate risultano soddisfatte, la competenza viene attribuita all’Ufficio ADM nel cui ambito territoriale è ubicata la sede legale dell’operatore economico.

Tale impostazione è considerata vantaggiosa non solo per l’Amministrazione, ma anche per gli operatori economici, che possono beneficiare di una gestione più uniforme del procedimento.

NOTA BENE: Per quanto riguarda eventuali rimborsi derivanti dall’attività di revisione, in caso di trattazione unificata, devono essere effettuati dall’Ufficio competente attraverso la procedura del funzionario delegato.

Obblighi informativi dell’operatore e trasmissione delle istanze

La circolare 10/D/2026 pone attenzione anche al profilo operativo della comunicazione tra operatore e Uffici ADM.

Per consentire l’unificazione della trattazione, è necessario che gli Uffici interessati siano messi a conoscenza:

  • della presentazione della stessa istanza, o di istanze analoghe, presso più Uffici;
  • dell’omogeneità delle motivazioni poste alla base della richiesta di revisione;
  • del collegamento tra le diverse dichiarazioni oggetto di rettifica.

L’operatore, quindi, ha un ruolo importante nel rappresentare correttamente il perimetro della richiesta. La completezza delle informazioni consente agli Uffici di verificare se sussistano i presupposti per concentrare la competenza.

Se l’operatore non ha già provveduto a indirizzare l’istanza all’Ufficio competente in base alla sede legale, gli Uffici ADM che l’hanno ricevuta devono trasmetterla per competenza a tale Ufficio, dandone comunicazione per conoscenza all’istante.

Tabella di sintesi

Aspetto

Chiarimento operativo

Oggetto

Individuazione dell’Ufficio competente quando l’istanza di revisione riguarda più dichiarazioni registrate presso diversi Uffici

Quando si pone il problema

Quando l’operatore presenta una o più istanze di revisione relative a dichiarazioni doganali registrate presso Uffici ADM diversi

Principio generale

La trattazione può essere concentrata presso un unico Ufficio ADM

Ufficio competente in caso di più dichiarazioni

L’Ufficio ADM nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’operatore economico

Applicazione anche alle istanze di parte

Sì. La circolare chiarisce che il principio di concentrazione vale non solo per le revisioni avviate d’ufficio, ma anche per quelle richieste dall’operatore

Condizione essenziale

Le dichiarazioni devono essere collegate da presupposti identici o omogenei

Quando è possibile unificare la trattazione

Quando le istanze hanno contenuto analogo e riguardano lo stesso elemento da rivedere, con motivazioni omogenee

Ruolo dell’operatore

Deve mettere gli Uffici a conoscenza della presenza di istanze analoghe e dell’omogeneità delle ragioni poste a fondamento della revisione

Se l’istanza è presentata a Uffici diversi

Gli Uffici che la ricevono, se non competenti, devono trasmetterla all’Ufficio della sede legale dell’operatore, informando l’istante

Collaborazione tra Uffici

Rimane necessaria per acquisire documenti, dati e informazioni utili alla valutazione delle singole dichiarazioni

Rimborsi eventuali

In caso di trattazione unificata, sono effettuati dall’Ufficio competente tramite la procedura del funzionario delegato

Allegati

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