I soci di una Srl possono revocare gli amministratori in carica

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A distanza di quasi dieci anni dalla riforma del diritto societario, il Tribunale delle imprese di Milano è intervenuto a far chiarezza su un aspetto ancora irrisolto: la revoca degli amministratori in carica da parte dei soci.

Il tema è stato affrontato con una sentenza del 7 marzo 2013, in cui si specifica che per le Srl, a differenza delle Spa e delle società di persona, il sistema in vigore non prevede alcuna previsione utile ai fini della revoca assembleare degli amministratori, limitandosi a regolare solo la questione giudiziale. Pertanto, secondo il Tribunale milanese è sempre possibile per i soci di una società a responsabilità limitata revocare gli amministratori in carica.

Il fatto che il disposto normativo non preveda nulla circa la revocabilità degli amministratori di Srl ad opera dell'assemblea che li ha nominati, non comporta di per sé l'irrevocabilità dell'organo gestorio, potendosi applicare in modo analogo la norma prevista per le Spa, e cioè l'articolo 2283, terzo comma del Codice civile, che deve essere considerata non come una norma che risponde ad una specifica esigenza solo delle società per azioni, ma in linea di principio una previsione comune a più tipologie societarie riferendosi in modo generale ad altre figure di affidamento di un incarico (revoca mandato).
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 31 – Srl, amministratori revocabili dai soci - Roveda

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