I sostituti in campo per le certificazioni dei redditi

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Entro il 15 marzo 2006, i sostituti d’imposta devono consegnare a quanti tra i contribuenti, nel 2005, abbiano percepito redditi assoggettati a ritenuta, la certificazione valida ai fini fiscali e previdenziali. Rientrano nell’obbligo i compensi per prestazioni di lavoro dipendente o autonomo e i redditi diversi (come l’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale) e di capitale (come interessi e dividendi). Il rilascio della certificazione è adempimento di tutti i sostituti d’imposta (commi 6-ter e 6-quater, articolo 4, Dpr 322/98), ivi comprese le amministrazioni dello Stato che effettuano le ritenute sui redditi a norma degli articoli 23, 24, 25, 25-bis e 29 del Dpr 600//73.  

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