Il buono acquisto sconta l’Iva solo nel passaggio finale di consegna del bene o prestazione del servizio

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I “buoni regalo”, che consentono l’acquisto di prodotti in esercizi convenzionati, sono documenti di legittimazione e non titoli rappresentativi di merci, per cui la loro cessione è esclusa dal campo di applicazione dell’Imposta sul valore aggiunto, per mancanza del requisito oggettivo, essendo essa considerata come una semplice “movimentazione di carattere finanziario” e, come tale, fuori campo Iva.

Questo il principio ribadito dall’Amministrazione finanziaria nella risoluzione n. 21 del 22 febbraio 2011.

Nel documento, che richiama tra le altre la circolare n. 27/1976, si conferma un concetto ormai assodato nella prassi amministrativa, secondo cui la circolazione dei buoni regalo – prima dell’utilizzo finale da parte del consumatore che beneficia del prodotto – non è considerata come una circolazione di prodotti finiti, ma solo come movimentazione di documenti di legittimazione, che devono essere trasferiti senza seguire le regole proprie delle cessioni.

Dunque, su tutti i singoli rapporti precedenti la spesa effettiva dei buoni acquisto non si applica l’Iva, in quanto non è cessione di beni il passaggio dei buoni da emittente ad azienda cliente. L’Iva, invece, verrà applicata solo sull’ultimo passaggio del buono: quando il titolare del buono riceve il bene o il servizio, pagando il relativo prezzo. In questo caso scatta l’obbligo di fatturazione e l’Iva andrà applicata sull’intero importo del bene/servizio, indipendentemente dalle modalità di pagamento (tutto con buoni oppure parte con buoni e parte in contanti).
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