Il congedo straordinario biennale non retribuito per gravi motivi
                        Autore: Rossella Schiavone
                    
                Pubblicato il 27 marzo 2015
Ai sensi dell’art. 4, comma 2, Legge n. 53/2000, i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Il DM n. 278/2000 costituisce il regolamento di attuazione della norma.
                    
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