Il consulente a rischio di confisca per equivalente

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Il Tribunale del riesame di Brescia, con l'ordinanza del 5 ottobre 2010, depositata il 16 ottobre 2010, ha confermato “il sequestro preventivo per equivalente, in relazione all'intero profitto del reato, del patrimonio del professionista che, suggerendo pratiche illegali e dando loro esecuzione, concorre con altri soggetti all'integrazione del delitto di indebita compensazione di cui all'art. 10-quater del digs n. 74 del 2000, quale reato fine di un'associazione per delinquere”.

La sentenza ha messo in allarme i professionisti, che si ritrovano addebitata la responsabilità penale oggettiva in solido con il contribuente. Il pericolo maggiore è corso dal consulente che ha contribuito ad un’operazione che riguardi il trust o che sia riqualificata dall’Amministrazione come abuso di diritto.

In merito, il consigliere nazionale del Cndcec, D’Imperio, afferma che una maggiore attenzione dovrà porsi in quei casi che coinvolgono “clienti spot, ossia quelli non abituali, dei quali il consulente talvolta non conosce a fondo, se non addirittura per niente, caratteristiche, storia e situazione economica-patrimoniale".

D'Imperio, in proposito, sottolinea polemicamente come non possa essere richiesto al consulente di fare il controllore per conto dell'amministrazione finanziaria: "anche volendolo fare, spesso mancano gli elementi, come nei casi in cui il professionista si limita a trasmettere un modello dichiarativo o un bilancio. Come può vedere i propri beni confiscati l'intermediario che ha semplicemente inviato un F24 recante una compensazione fasulla che non poteva controllare di persona?”.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 29 - Per i professionisti una responsabilità penale oggettiva - Stroppa

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