Il fallito può impugnare gli atti impositivi se il curatore rimane inerte?

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Il fallito può impugnare gli atti impositivi se il curatore rimane inerte?

Il contribuente assoggettato a procedura concorsuale liquidatoria può impugnare gli atti impositivi riguardanti crediti concorsuali in caso di inerzia del curatore?

La questione, relativa alla legittimazione, straordinaria e succedanea del soggetto sottoposto a fallimento, è stata ritenuta "di particolare importanza" dalla Quinta sezione civile della Corte di cassazione, tanto che con ordinanza interlocutoria n. 25373 del 25 agosto 2022 è stata rimessa al Primo Presidente del Supremo Collegio, perché valuti se rinviare la causa alle Sezioni Unite.

Sulla stessa questione, peraltro, è stata rilevata l'esistenza di contrastanti orientamenti giurisprudenziali.

Il chiarimento sollecitato riguarda, in particolare, sia il presupposto della legittimazione straordinaria del contribuente insolvente - occorrendo verificare, ossia, se rilevi la mera inerzia del curatore, intesa come omesso ricorso alla tutela giurisdizionale, ovvero se occorra accertare se l’inerzia sia o meno frutto di una valutazione ponderata da parte degli organi della procedura concorsuale - sia gli effetti di tale soluzione sulla natura, relativa o assoluta, dell’eccezione di difetto di legittimazione e sulle difese del contribuente medesimo.

La rimessione è stata decisa nell'ambito di una causa promossa da un contribuente per impugnare due avvisi di accertamento, con i quali venivano disconosciuti costi non documentati e recuperata IVA.

L'uomo rivendicava la propria legittimazione straordinaria ad impugnare, stante il disinteresse dimostrato dal curatore del fallimento della società di cui egli era legale rappresentante, società nelle more dichiarata fallita.

La CTP, prima, e la CTR, poi, avevano dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il contribuente privo di legittimazione.

Quest'ultimo si era quindi rivolto alla Cassazione sollevando un unico motivo di ricorso, a cui aveva premesso che l’atto impositivo impugnato riguardava crediti concorsuali insorti prima della dichiarazione di fallimento.

Secondo la sua difesa, ciò posto, egli avrebbe dovuto ritenersi - quale soggetto passivo del rapporto di imposta - legittimato ad agire in costanza di fallimento, considerato che tale rapporto non viene meno all’atto della dichiarazione di fallimento. Inoltre, doveva ritenersi rilevante anche l’inerzia manifestata dal curatore che non aveva impugnato gli atti impositivi relativi a crediti concorsuali, ai fini della insorgenza della legittimazione straordinaria del soggetto dichiarato fallito.

A suo dire, infine, il difetto di legittimazione passiva non poteva essere rilevato di ufficio, in assenza di eccezione sollevata dal curatore. 

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