Il giudice “indaga” sul telegramma

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La Corte di cassazione, con la sentenza n. 24660 che porta la data del 6 ottobre, ha precisato che, in tema di impugnazione stragiudiziale di licenziamento, il giudice, anche se il lavoratore non abbia dato la prova di aver sottoscritto l'originale del telegramma, deve verificare se lo stesso abbia consegnato personalmente o fatto consegnare l'originale del telegramma alle Poste in quanto, in tali ipotesi, sarebbe comunque legittima l'efficacia probatoria del telegramma inviato con cui si impedirebbe, così, la decadenza dall'impugnazione del lavoratore.
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