Il libro unico ha poche eccezioni

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Dal 16 febbraio 2009 entra a pieno regime l’obbligo del Libro unico e imprese e consulenti non potranno ricorrere all’alternativa del libro paga e del registro presenze. Nel vademecum sul tema, diffuso il 5 dicembre scorso dal ministero del Lavoro, si conferma che le modalità possibili per la tenuta sono tre: meccanografica, laser e informatizzata. In merito alla informatizzata viene detto che la marca temporale sarà applicabile sull’intero blocco di registrazioni del mese. È richiesta solo una numerazione continuativa e senza buchi con la facoltà per l’impresa e per i consulenti di collocare liberamente nel libro unico retribuzioni e presenze.

Non saranno possibili annotazioni manuali e sarà necessaria la ristampa organica in numerazione in caso di rettifiche post-periodo volontarie o dettate dalla vigilanza.

Non è concessa neanche la possibilità di sezionare a piacere il libro unico anche se sono ammesse eccezioni: per chi ha più sedi stabili o gestisce diversamente categorie distinte di lavoratori.

Per gli utenti già autorizzati non sussiste nessun obbligo di ritrasmissione dei formati. È prevista la codificazione dei singoli tracciati delle software house da parte dell’Inail. Non c’è obbligo di far autorizzare l’accentramento dalle direzioni provinciali per chi gestisce più sedi centralmente.

A proposito dei soggetti da iscrivere obbligatoriamente si chiarisce nel vademecum che sono esclusi: tirocinanti e stagisti, amministratori e sindaci senza compensi o liberi professionisti, soci di cooperative che non abbiano instaurato un rapporto di lavoro con la cooperativa stessa, lavoratori autonomi dello spettacolo e dello sport con partita Iva, collaboratori di associazioni sportive dilettantistiche con compenso annuo fino a 7.500 euro, lavoratori occasionali di tutti i settori.

In merito al calendario si chiarisce che è possibile la tenuta distinta di presenze e retribuzioni mediante specifica autorizzazione del soggetto abilitato e del datore. In tal caso le presenze dovranno comunque essere registrate entro il 16 del mese successivo.

Per le ispezioni in azienda, come la direttiva Sacconi di settembre anticipava, è stabilito che l’approccio sarà sostanziale evitando il mero formalismo. Pertanto, il termine dei 15 giorni per la richiesta ai professionisti e alle associazioni di categoria che tengono il Libro unico potrà essere dilatato in presenza di concrete circostanze di impedimento.

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