Il piano fa l’area edificabile

Pubblicato il



tributaria regionale del Lazio – sentenza n. 194 del 23 febbraio 2006 - ha decretato che un’area è edificabile ed è soggetta ad imposta di registro ed Invim se inserita nel piano regolatore generale. L’articolo 11-quaterdecies, comma 16, della legge n. 248/2005, precisa che un’area è da considerare edificabile se la qualificazione risulta dallo strumento urbanistico generale. Si tratta d’una norma d’interpretazione autentica che ha posto fine al contenzioso tra Comuni e contribuenti sul momento dal quale va pagata l’Ici sulle aree edificabili, che il giudice ha ritenuto applicabile anche all’imposta di registro. Per il pagamento dell’Ici, dell’imposta di registro o dell’Invim, dunque, non è più indispensabile che sia stato adottato il piano di lottizzazione. E’, invece, sufficiente che la mera edificabilità sia astrattamente prevista nell’ambito dello strumento urbanistico generale.   

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito