Il plafond Iva segue l’azienda

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La risoluzione 165/E di ieri conferma la giurisprudenza tributaria (sentenza della Ctr Piemonte numero 8 del 5 marzo 2007) secondo cui nelle trasformazioni sostanziali soggettive, con eccezione per l’affitto d’azienda, il trasferimento del plafond a favore dell’avente causa non è subordinato al trasferimento dei debiti/crediti dell’azienda ma delle sole posizioni attive e passive necessarie ad assicurare, in situazione di continuità, la prosecuzione dell’impresa rivolta ai clienti non residenti. Perchè il conferimento d’azienda o di ramo di essa determini il subentro nella posizione di esportatore abituale da parte del conferitario, occorre che egli prosegua, senza soluzione di continuità, l’attività relativa ai complessi aziendali oggetto del conferimento e che il conferente subentri nei rapporti giuridici relativi ai complessi aziendali conferiti.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 38 – Plafond alla conferitaria – Ricca

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