Il ricorso fondato su un orientamento poi superato non è inammissibile

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Con ordinanza n. 15811 del 2 luglio 2010, la Corte di legittimità ha statuito che, ai sensi del principio del giusto processo, non può essere dichiarato inammissibile il ricorso in Cassazione fondato su un orientamento giurisprudenziale che sia stato poi superato successivamente al deposito degli atti. 

Per la Corte, non può avere “rilevanza preclusiva l'errore della parte la quale abbia fatto ricorso per cassazione facendo affidamento su una consolidata, al tempo della proposizione dell'impugnazione, giurisprudenza di legittimità sulle norme regolatrici del processo, successivamente travolta da un mutamento di orientamento interpretativo, e che la sua iniziativa possa essere dichiarata inammissibile o improcedibile in base a forme e termini il cui rispetto, non richiesto al momento del deposito dell'atto di impugnazione, discenda dall'overruling”; secondo la Corte di legittimità, in tali ipotesi il mezzo tecnico per ovviare all'errore oggettivamente scusabile è dato dal rimedio della rimessione in termini, per come disciplinato dall'articolo 184-bis del Codice di procedura civile “alla cui applicazione non osta la mancanza dell'istanza di parte, dato che, la causa non imputabile è conosciuta dalla Corte di cassazione, che con la sua stessa giurisprudenza ha dato indicazioni sul rito da seguire, ex post rivelatesi non più attendibili”.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 25 - Termini riaperti se il giudice cambia idea - Negri
  • ItaliaOggi, p. 22 – Ricorso in Cassazione allargato - Alberici

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