Il ricorso va al giudice del capoluogo

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Il ministero del Lavoro, in una sua circolare, precisa che il ricorso contro la decisione negativa del Comitato regionale per i rapporti di lavoro (articolo 17 del decreto legislativo n. 124/2004) va presentato presso il giudice del lavoro del capoluogo della Regione sede del comitato stesso. Sono ammissibili ricorsi contro i verbali di accertamento congiunto di ispettori del Lavoro e degli Istituti previdenziali e assicurativi, purché si fondino sulla sussistenza o sulla qualificazione dei rapporti di lavoro. La decisione dei Comitati non è impugnabile dinnanzi agli organi di giustizia amministrativa, essendo la materia su cui si fonda il ricorso quella dei diritti soggettivi.

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