Visto di conformità

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Visto di conformità

Il visto di conformità è un importante istituto finalizzato alla corretta applicazione delle norme tributarie, che consente ai contribuenti di poter compensare crediti erariali o ottenere rimborsi superiori a determinati importi e di definire i rapporti con l’Erario in caso di presentazione del Mod. 730. Il visto può essere apposto solo da talune tipologie di professionisti.

 

Normativa

D.Lgs. n. 241, del 9 luglio 1997 - D.M. n. 164, del 31 maggio 1999 - D.L. n. 193, del 22 ottobre 2016.

Soggetti Interessati

Contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi

Il visto “leggero”

Il visto di conformità o visto “leggero” costituisce un'attività di controllo per la corretta applicazione delle norme tributarie attribuita ai Centri di assistenza fiscale (Caf) e ai professionisti abilitati iscritti negli appositi Albi.

L’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali:

  • garantisce ai contribuenti un corretto adempimento di alcuni obblighi tributari;
  • agevola l’Amministrazione finanziaria nella selezione delle posizioni da controllare;
  • permette di contrastare il fenomeno delle compensazioni nelle ipotesi di crediti inesistenti;
  • semplifica le procedure sui rimborsi Iva.

Finalità dei controlli

Con il visto, il professionista effettua un'attestazione con riferimento all’esecuzione dei controlli previsti nell’art.2 del Decreto n. 164/1999. In particolare, si riscontra la corrispondenza dei dati esposti in dichiarazione alle risultanze della documentazione e alle norme che disciplinano la deducibilità e detraibilità degli oneri, i crediti d’imposta, lo scomputo delle ritenute d’acconto.

I controlli sono finalizzati ad evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili, delle imposte e delle ritenute e nel riporto delle eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni.

Tali controlli implicano la verifica:

  • della regolare tenuta della contabilità (ai fini delle imposta sui Redditi e ai fini Iva);
  • della corrispondenza dei dati esposti in dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e alla relativa documentazione;
  • della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alla documentazione prodotta dal contribuente nel caso del modello 730.

Visto di conformità e modello 730

Relativamente al modello 730 occorre effettuare il riscontro:

  • delle ritenute subìte;
  • dei versamenti effettuati a titolo di acconto;
  • delle deduzioni dal reddito;
  • delle detrazioni e dei crediti d’imposta e delle eccedenze.

L’Agenzia delle Entrate, con diversi documenti di prassi, ha specificato le tipologie di riscontri che occorre effettuare; ad esempio, con la circolare n. 28/E del 5 settembre 2014, ha fornito indicazioni sull’apposizione del visto di conformità per l’utilizzo dei crediti superiori a 15.000 euro.

La circolare n. 26/E, del 26 febbraio 2015, fornisce, invece, indicazioni dettagliate sui controlli prodromici da porre in essere al fine di apporre il visto.

Obbligatorietà del visto

L’apposizione del visto è obbligatoria nei seguenti casi:

  • per la presentazione del Modello 730;
  • per la compensazione dei crediti IVA di importo superiore a 15.000 euro annui;
  • per la compensazione dei crediti riguardanti le imposte sui redditi e le relative addizionali, le ritenute alla fonte di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 602/1973, le imposte sostitutive delle imposte sul reddito e l’IRAP, per importi superiori a 15.000 euro annui;
  • per ottenere l’esecuzione dei rimborsi dei crediti IVA, di ammontare superiore a 30.000 euro, senza presentazione della prescritta garanzia.

Chi può apporre il visto

Possono apporre il visto di conformità:

  • i professionisti iscritti all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
  • i professionisti iscritti all’albo dei consulenti del lavoro;
  • i soggetti iscritti, alla data del 30 settembre 1993, ai ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in Giurisprudenza o in Economia e Commercio o equipollenti o del diploma di Ragioneria.

Sono legittimati ad apporre il visto i responsabili dell’assistenza fiscale di un Caf ai sensi dell’art. 35, comma 3, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

La comunicazione alla Direzione Regionale (DRE)

Per apporre il visto, bisogna essere in possesso dell’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali rilasciata dall’Agenzia delle Entrate; inoltre si deve presentare alla DRE delle Entrate o alle Direzioni Provinciali di Bolzano o Trento territorialmente competenti in ragione del proprio domicilio fiscale, un'apposita comunicazione.

La comunicazione deve contenere:

  • i dati anagrafici, i requisiti professionali, il codice fiscale e la partita Iva;
  • il domicilio e gli altri luoghi dove viene esercitata l'attività professionale (se si esercita nell'ambito di un'associazione professionale, si deve indicare anche i dati dello studio associato, la denominazione, il codice fiscale e la sede);
  • la denominazione o la ragione sociale e i dati anagrafici dei soci e dei componenti il consiglio di amministrazione o il collegio sindacale;
  • la denominazione o la ragione sociale delle società di servizi delle quali il professionista intende avvalersi per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, con l'indicazione delle specifiche attività da affidare alle stesse.

Alla comunicazione va allegata:

  • copia della polizza assicurativa;
  • dichiarazione di assenza di provvedimenti di sospensione dell'ordine professionale di appartenenza;
  • dichiarazione della sussistenza di specifici requisiti;
  • copia del documento di identità.

Polizza assicurativa

Relativamente alla polizza assicurativa della responsabilità civile, la copertura deve riferirsi alla prestazione dell’assistenza fiscale con l’apposizione del visto sulle dichiarazioni, senza alcuna limitazione della garanzia ad un solo specifico modello di dichiarazione; inoltre:

  • il massimale deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti, al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciate e, comunque, non deve essere inferiore a 3.000.000 di euro;
  • la copertura assicurativa non deve contenere franchigie o scoperti;
  • la polizza deve prevedere, per gli errori commessi, il totale risarcimento del danno denunciato nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo;
  • nel caso del modello 730, la polizza deve garantire al bilancio dello Stato, o al diverso ente impositore, il pagamento delle somme di cui all’art. 39, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 241/1997, sempre che l’errore non sia imputabile a condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

Sanzioni

In caso di commissione di errori da parte del professionista nell’apposizione del visto di conformità, siamo nell’ambito del “visto infedele” per il quale si rendono applicabili le sanzioni previste dall’art. 39 del D.Lgs. n. 241/1997.

Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l’irrogazione delle sanzioni tributarie, la sanzione amministrativa prevista varia da euro 258 ad euro 2.582.

Se il visto infedele viene apposto sul modello 730 e salvo la presentazione nei termini della dichiarazione rettificativa o dolo o colpa grave del contribuente, chi appone il visto è tenuto nei confronti dello Stato o del diverso ente impositore al pagamento di una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente.

Vi sono anche le sanzioni accessorie, nella ipotesi di ripetute violazioni, ovvero quando queste sono particolarmente gravi.

In questi casi viene disposta la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto, per un periodo da uno a tre anni. Se tali violazioni sono ripetute e commesse dopo il periodo di sospensione, è prevista la inibizione al rilascio del visto di conformità.

Relativamente all’assistenza fiscale (quindi sul modello 730), l’autorizzazione all’esercizio dell’attività può essere sospesa, per un periodo da tre a dodici mesi, quando sono commesse gravi e ripetute violazioni di norme tributarie o contributive e delle disposizioni di cui agli artt. 34 e 35 del D.Lgs. n. 241/1997, nonché quando gli elementi offerti all’Amministrazione finanziaria risultano falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dal contribuente.

Per le ripetute violazioni, ovvero violazioni particolarmente gravi, è disposta la revoca dell’esercizio dell’attività di assistenza; in alcuni casi di particolare gravità è disposta la sospensione cautelare.

Visto pesante

Rispetto al visto, la certificazione tributaria permette il controllo sostanziale sulla corretta applicazione delle norme tributarie che interessano la determinazione, la quantificazione ed il versamento dell’imposta.

Per ridurre l’impatto delle verifiche fiscali, o per avere dei benefici in sede di contenzioso, l’art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997 riconosce al contribuente la facoltà di richiedere l’apposizione del “visto pesante”, che può essere rilasciato dai:

  • revisori contabili iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro.

L’ambito di applicazione soggettivo della norma è più ristretto rispetto a coloro che possono rilasciare il visto di conformità leggero, tuttavia la semplice appartenenza alle sopra citate professioni non determina automaticamente l’abilitazione al rilascio del visto pesante, e per poterlo fare i professionisti devono:

  • aver esercitato la professione per almeno cinque anni;
  • essere abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni;
  • aver notificato alla Direzione Regionale delle Entrate competente un'apposita comunicazione;
  • aver preventivamente stipulato una polizza per la responsabilità civile, anch’essa da trasmettere alla DRE;
  • aver predisposto la dichiarazione e tenuto le relative scritture contabili, e rilasciato nei confronti dei medesimi contribuenti anche il visto di conformità e, qualora applicabile, l’asseverazione, ma non devono rivestire l’incarico di responsabile dell’assistenza fiscale di un Caf.

Il rilascio di una certificazione tributaria infedele espone a responsabilità rilevanti (anche penali) che non sono definibili a priori, in quanto oggetto di valutazione caso per caso.

Se non vengono applicate correttamente dal certificatore le norme tributarie sostanziali con riferimento al reddito di impresa oggetto della certificazione e il professionista, nell’effettuare i controlli, non si é attenuto ai principi di revisione tributaria approvati e ai normali canoni di diligenza professionale, trova applicazione una sanzione amministrativa variabile da euro 516 ad euro 5.165.

E’ prevista, inoltre, la sospensione della facoltà di rilasciare la certificazione tributaria per un periodo da uno a tre anni in caso di accertamento:

  • di tre distinte violazioni commesse nel corso di un biennio;
  • di ulteriori violazioni di particolare gravità.

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