Visto di conformità
Pubblicato il 01 aprile 2017
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Il visto di conformità è un importante istituto finalizzato alla corretta applicazione delle norme tributarie, che consente ai contribuenti di poter compensare crediti erariali o ottenere rimborsi superiori a determinati importi e di definire i rapporti con l’Erario in caso di presentazione del Mod. 730. Il visto può essere apposto solo da talune tipologie di professionisti.
Normativa |
D.Lgs. n. 241, del 9 luglio 1997 - D.M. n. 164, del 31 maggio 1999 - D.L. n. 193, del 22 ottobre 2016. |
Soggetti Interessati |
Contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi |
Il visto “leggero” |
Il visto di conformità o visto “leggero” costituisce un'attività di controllo per la corretta applicazione delle norme tributarie attribuita ai Centri di assistenza fiscale (Caf) e ai professionisti abilitati iscritti negli appositi Albi. L’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali:
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Finalità dei controlli |
Con il visto, il professionista effettua un'attestazione con riferimento all’esecuzione dei controlli previsti nell’art.2 del Decreto n. 164/1999. In particolare, si riscontra la corrispondenza dei dati esposti in dichiarazione alle risultanze della documentazione e alle norme che disciplinano la deducibilità e detraibilità degli oneri, i crediti d’imposta, lo scomputo delle ritenute d’acconto. I controlli sono finalizzati ad evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili, delle imposte e delle ritenute e nel riporto delle eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni. Tali controlli implicano la verifica:
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Visto di conformità e modello 730 |
Relativamente al modello 730 occorre effettuare il riscontro:
L’Agenzia delle Entrate, con diversi documenti di prassi, ha specificato le tipologie di riscontri che occorre effettuare; ad esempio, con la circolare n. 28/E del 5 settembre 2014, ha fornito indicazioni sull’apposizione del visto di conformità per l’utilizzo dei crediti superiori a 15.000 euro. La circolare n. 26/E, del 26 febbraio 2015, fornisce, invece, indicazioni dettagliate sui controlli prodromici da porre in essere al fine di apporre il visto. |
Obbligatorietà del visto |
L’apposizione del visto è obbligatoria nei seguenti casi:
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Chi può apporre il visto |
Possono apporre il visto di conformità:
Sono legittimati ad apporre il visto i responsabili dell’assistenza fiscale di un Caf ai sensi dell’art. 35, comma 3, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. |
La comunicazione alla Direzione Regionale (DRE) |
Per apporre il visto, bisogna essere in possesso dell’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali rilasciata dall’Agenzia delle Entrate; inoltre si deve presentare alla DRE delle Entrate o alle Direzioni Provinciali di Bolzano o Trento territorialmente competenti in ragione del proprio domicilio fiscale, un'apposita comunicazione. La comunicazione deve contenere:
Alla comunicazione va allegata:
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Polizza assicurativa |
Relativamente alla polizza assicurativa della responsabilità civile, la copertura deve riferirsi alla prestazione dell’assistenza fiscale con l’apposizione del visto sulle dichiarazioni, senza alcuna limitazione della garanzia ad un solo specifico modello di dichiarazione; inoltre:
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Sanzioni |
In caso di commissione di errori da parte del professionista nell’apposizione del visto di conformità, siamo nell’ambito del “visto infedele” per il quale si rendono applicabili le sanzioni previste dall’art. 39 del D.Lgs. n. 241/1997. Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l’irrogazione delle sanzioni tributarie, la sanzione amministrativa prevista varia da euro 258 ad euro 2.582. Se il visto infedele viene apposto sul modello 730 e salvo la presentazione nei termini della dichiarazione rettificativa o dolo o colpa grave del contribuente, chi appone il visto è tenuto nei confronti dello Stato o del diverso ente impositore al pagamento di una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente. Vi sono anche le sanzioni accessorie, nella ipotesi di ripetute violazioni, ovvero quando queste sono particolarmente gravi. In questi casi viene disposta la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto, per un periodo da uno a tre anni. Se tali violazioni sono ripetute e commesse dopo il periodo di sospensione, è prevista la inibizione al rilascio del visto di conformità. Relativamente all’assistenza fiscale (quindi sul modello 730), l’autorizzazione all’esercizio dell’attività può essere sospesa, per un periodo da tre a dodici mesi, quando sono commesse gravi e ripetute violazioni di norme tributarie o contributive e delle disposizioni di cui agli artt. 34 e 35 del D.Lgs. n. 241/1997, nonché quando gli elementi offerti all’Amministrazione finanziaria risultano falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dal contribuente. Per le ripetute violazioni, ovvero violazioni particolarmente gravi, è disposta la revoca dell’esercizio dell’attività di assistenza; in alcuni casi di particolare gravità è disposta la sospensione cautelare. |
Visto pesante |
Rispetto al visto, la certificazione tributaria permette il controllo sostanziale sulla corretta applicazione delle norme tributarie che interessano la determinazione, la quantificazione ed il versamento dell’imposta. Per ridurre l’impatto delle verifiche fiscali, o per avere dei benefici in sede di contenzioso, l’art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997 riconosce al contribuente la facoltà di richiedere l’apposizione del “visto pesante”, che può essere rilasciato dai:
L’ambito di applicazione soggettivo della norma è più ristretto rispetto a coloro che possono rilasciare il visto di conformità leggero, tuttavia la semplice appartenenza alle sopra citate professioni non determina automaticamente l’abilitazione al rilascio del visto pesante, e per poterlo fare i professionisti devono:
Il rilascio di una certificazione tributaria infedele espone a responsabilità rilevanti (anche penali) che non sono definibili a priori, in quanto oggetto di valutazione caso per caso. Se non vengono applicate correttamente dal certificatore le norme tributarie sostanziali con riferimento al reddito di impresa oggetto della certificazione e il professionista, nell’effettuare i controlli, non si é attenuto ai principi di revisione tributaria approvati e ai normali canoni di diligenza professionale, trova applicazione una sanzione amministrativa variabile da euro 516 ad euro 5.165. E’ prevista, inoltre, la sospensione della facoltà di rilasciare la certificazione tributaria per un periodo da uno a tre anni in caso di accertamento:
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