Il rimedio dell'ottemperanza anche ai fini dell'esecuzione del lodo arbitrale

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Per il Consiglio di stato – sentenza n. 2542 del 28 aprile 2011 - la proposizione del rimedio dell'ottemperanza è ammissibile anche ai fini dell'esecuzione del lodo arbitrale dichiarato esecutivo.

Ed infatti – continua il Collegio – secondo la costante giurisprudenza “il lodo arbitrale, già di per sé idoneo ad acquistare l'efficacia di cosa giudicata, una volta reso esecutivo con decreto del pretore, è titolo esecutivo nel territorio della Repubblica ai sensi dell'articolo 474, Codice procedura civile e costituisce presupposto per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ex articolo 2819, Codice civile nonché titolo per la trascrizione o l'annotazione nei registri immobiliari e, come tale, è suscettibile di formare oggetto del giudizio d'ottemperanza” .

Senza contare che il nuovo codice del processo amministrativo prevede espressamente, all'articolo 112, comma 1, lettera e, “la proponibilità del rimedio dell'ottemperanza anche ai fini dell'esecuzione dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili”.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 34 – Ottemperanza allargata al lodo arbitrale – De Nardi

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