Il software e il requisito dell’originalità

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Il software è tutelabile quando presenta i requisiti della creatività e originalità, che sussistono anche quando “l’opera sia composta da idee e nozioni semplici (…) purché formulate e organizzate in modo personale e autonomo rispetto alle precedenti” (cfr. C.Cass. n. 581/07). Due programmi, quindi, con identica architettura e caratteristiche, possono considerarsi originali purché si differenzino anche solo per alcuni aspetti, poiché l’innovazione consiste nella capacità di adattare l’architettura applicativa al caso e all’ambiente tecnologico specifico. L’originalità dei programmi va dunque valutata analizzando i fattori intrinseci, con l’analisi del “codice sorgente”, cioè l’insieme di istruzioni di un linguaggio di programmazione. Solo in questo modo si potrà valutare l’opera nel trovare soluzioni originali che personalizzino l’architettura di base comune.
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