Il trust, costituendo vincoli di destinazione, è assoggettato all'imposta sulle successioni

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Con due ordinanze depositate il 24 febbraio 2015, n. 3737 e n. 3735, la Corte di cassazione si è occupata di trust e relativa imposizione.

In particolare, nel testo dell'ordinanza n. 3737 è stato statuito che sull'attribuzione di danaro, conferita in trust e destinata ad essere investita a beneficio di terzi, vada applicata l'imposta sulle successioni e donazioni, nella peculiare accezione concernente la costituzione di vincolo di destinazione.

L'attribuzione patrimoniale in trust, infatti – precisa la Corte - proprio perché determina la costituzione di un vincolo di destinazione, va assoggettata alla relativa imposta, indipendentemente dalla successiva attuazione della destinazione impressa al denaro.

Con l'altra decisione, la n. 3735, i giudici di legittimità hanno precisato l'assoggettabilità alla medesima imposta sulle successioni e donazioni, dell'atto attraverso cui il disponente vincoli suoi beni al perseguimento della finalità di rafforzamento della generica garanzia patrimoniale già prestata nella qualità di fideiussore, in favore di alcuni istituti bancari, in quanto, anche in questo caso, l'atto è “fonte di costituzione di vincoli di destinazione”.

Imposta istituita sulla costituzione del vincolo e non sul trasferimento

Il tenore della norma di cui all'articolo 2, comma 47 del Decreto Legge n. 262/2006 sull'imposta relativa a successioni e donazioni – viene, altresì, precisato dalla Suprema corte – evidenzia che l'imposta medesima è istituita non già sui trasferimenti di beni e diritti a causa della costituzione di vincoli di destinazione, come invece accade per le successioni e le donazioni per le quali è espressamente evocato il nesso causale, bensì direttamente, ed in sé, sulla costituzione dei vincoli.
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