Il valore catastale inferiore non compromette il prezzo-valore

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L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 176 del 2009, interviene in merito all’applicazione del sistema prezzo-valore per il calcolo dell’imposta dovuta per una compravendita posta in essere da persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, e avente ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze.

Si spiega che l’errata indicazione nell’atto di un valore catastale inferiore non comporta, di per sé, l’inapplicabilità del meccanismo prezzo-valore. Pertanto, l’insufficiente indicazione in atto del valore catastale non riespande il potere accertativo dell’ufficio sulla base del “valore venale in comune commercio”, ex combinato disposto degli articoli 51 e 52 del Tur, ma consente allo stesso di quantificare la maggiore imposta scaturente dalla base imponibile catastale, ricalcolata con il criterio dettati dai commi 4 e 5 dell’articolo 52 del Tur.

Si ricorda che relativamente alla tipologia di cessione in oggetto, in deroga alla previsione di carattere generale e nella sussistenza dei requisiti di legge, su richiesta della parte acquirente resa al notaio la base imponibile è individuata nel valore dell’immobile determinato ex articolo 52, commi 4 e 5 del Tur, ossia nel valore catastale o tabellare, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell’atto.

Gioia Lupoi

Anche in
  • ItaliaOggi, p. 30 - La stima catastale sbagliata non inficia il prezzo-valore - Rosati
  • Il Sole 24 Ore, p. 29 - Prezzo-valore stabile anche se la base è errata - Busani

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