Impatriati: no all’agevolazione se c’è prosecuzione dell’attività

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Impatriati: no all’agevolazione se c’è prosecuzione dell’attività

In materia di applicazione del regime di favore per gli impatriati l’Agenzia delle Entrate pubblica il principio di diritto n. 6/2023.

Tale regime, istituito dall’articolo 16 del decreto legislativo n. 147/2015, più volte modificato, richiede, per la sua applicazione; il trasferimento della residenza in Italia e lo svolgimento in essa dell’attività lavorativa (in via prevalente), non aver risieduto nello Stato nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento, l’impegno a rimanere nello Stato per almeno due anni.

Il beneficio si applicherà al soggetto per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferisce la residenza fiscale in Italia, e per i quattro periodi di imposta successivi.

Si è puntato l’accento sull’obbiettivo che sta alla base dell’agevolazione: attrarre in Italia persone che svolgeranno ivi attività lavorativa in virtù della tassazione di favore.

Per quanto detto, il principio di diritto n. 6 reso il 24 febbraio 2023 dalle Entrate, si deve affermare come il caso in cui un professionista rientra in Italia dopo aver trascorso due anni all’estero, svolgendo l’attività presso la stessa associazione in cui lavorava prima del trasferimento, non rientri nell’ambito agevolativo degli impatriati.

Infatti, in questo caso, il lavoro assunto dal professionista al rientro in Italia si pone in ''continuità'' con quello precedente al trasferimento all'estero: ciò non è in linea con la “vis attrattiva” prevista dal decreto legislativo n. 147/2015.

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