Impianti fotovoltaici Coefficienti ammortamento distinti

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Impianti fotovoltaici Coefficienti ammortamento distinti

L'Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili (Aidc) ha riepilogato nella norma di comportamento n. 197 del 18 luglio 2016 le regole per il corretto ammortamento degli impianti fotovoltaici ed eolici “imbullonati”.

Nel documento si ricorda che il Dl n. 98/2011 aveva previsto, con decorrenza dal 31/12/2012, la revisione del regime tributario degli ammortamenti dei beni materiali; un regolamento ad hoc non è, però, mai stato emanato e solo l'Agenzia delle Entrate è intervenuta con dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 36/E/2013, nella quale si afferma che il coefficiente applicabile per gli impianti fotovoltaici di maggiori dimensioni è quello del 4% (previsto per i "fabbricati destinati all'industria"), invece del coefficiente del 9% destinato ai beni mobili e alle "centrali termoelettriche".

Inoltre, gli impianti indicati “a terra” vengono considerati incorporati al suolo e, di fatto, assimilati a tutti gli effetti agli immobili (art. 812 c.c.), con la necessità di accatastarli nella categoria «D/1». La legge di Stabilità 2016, intervenendo sugli immobili a destinazione speciale, ha disposto la necessità di procedere alla determinazione del valore, in classe «D», utilizzando il criterio della «stima diretta» (valore suolo, costruzione e altri elementi).

Ciò ha creato delle difficoltà dal punto di vista contabile, soprattutto per quanto riguarda la deducibilità delle quote di ammortamento.

Impianti fotovoltaici ed eolici scomposti in componenti diversi

L'Aidc, con la norma n. 197/2016, chiarisce come effettuare i calcoli di ammortamento delle due componenti – impianti e fabbricati – specificando la necessità di utilizzare coefficienti diversi.

Secondo l'Associazione, infatti, gli impianti fotovoltaici ed eolici fissati al suolo sono considerati beni immobili, da includere negli opifici ai fini catastali. Data la loro natura immobiliare e la classificazione catastale, a tali impianti per analogia si deve applicare il coefficiente di ammortamento fiscale del 9% previsto per gli impianti di produzione di energia termoelettrica (componente impiantistica propria).

Fanno eccezione le parti dell'impianto che si distinguono e si qualificano come fabbricati in senso proprio: ad essi si applica il coefficiente di ammortamento ridotto del 4% previsto per i fabbricati industriali.

Infine, ad alcune parti accessorie, considerate come componenti autonome, quali la sottostazione di trasformazione e gli apparecchi di misurazione e controllo, si applicano ulteriori specifiche aliquote: si tratta dei coefficienti diversificati previsti per ogni singola tipologia dal provvedimento ministeriale del 31 dicembre 1988.

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