Imposta di consumo di Campione d’Italia, nuove aliquote

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Imposta di consumo di Campione d’Italia, nuove aliquote

Per effetto della L. n. 160/2019, in recepimento della direttiva UE n. 2019/475, il comune di Campione d’Italia è stato incluso nel territorio doganale dell’Unione europea e nell'ambito territoriale di applicazione della direttiva 2008/118/CE, relativa al regime generale delle accise.

Ciò non ha toccato il fatto che Campione d'Italia sia fuori dall’applicazione territoriale dell’Iva.

Pertanto, dal 1° gennaio 2020, è stata istituita l’imposta locale sul consumo di Campione d’Italia che grava sulle forniture di beni, sulle prestazioni di servizi nonché sulle importazioni effettuate nel territorio del comune per il consumo finale, compresa l’introduzione di beni provenienti dal territorio dell’Unione europea.

Sempre la legge 160/2019 ha stabilito che le aliquote dell'imposta si applicano in misura pari alle percentuali stabilite dalla legge federale svizzera per l'imposta sul valore aggiunto.

A specificare il funzionamento dell'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia (ILCCI) è intervenuto il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 16 dicembre 2020, che ha anche fissato la misura delle aliquote di tale imposta.

Imposta sul consumo di Campione d’Italia: nuove aliquote

Ora il decreto 24 gennaio 2024 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio – modifica il precedente decreto 16 dicembre 2020, nella parte dedicata alle aliquote.

Dunque, l’aliquota dell'imposta locale sul consumo di Campione d'Italia (ILCCI) è stabilita nella misura dell’8,1% della base imponibile dell’operazione mentre viene ridotta al 3,8 o al 2,6% per le operazioni indicate nella tabella allegata al decreto 16 dicembre 2020.

Le variazioni delle aliquote si applicano dal quindicesimo giorno successivo a quello di modifica del decreto del 2020.

Va ricordato che il decreto Mef 12 aprile 2022 ha approvato il modello di dichiarazione da presentare ai fini dell'imposta sul consumo di Campione d'Italia per i periodi di imposta 2021 e seguenti.

La denuncia va presentata da parte dei soggetti passivi al comune di Campione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui le operazioni sono effettuate.

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