Improcedibilità dell’azione penale in materia di sicurezza sul lavoro

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Improcedibilità dell’azione penale in materia di sicurezza sul lavoro

Ai sensi degli artt. 20 e ss. del Dlgs. n. 758/94, a seguito di controlli, da parte dell'organo di vigilanza, in materia di sicurezza e salute sul lavoro, da cui emergano irregolarità, devono essere impartite al contravventore (da identificarsi nel datore di lavoro o in un suo delegato) apposite prescrizioni con l’indicazione di un termine necessario per procedere alla regolarizzazione.

Deve poi seguire una verifica, sempre a cura dell’organo di vigilanza, diretta ad accertare se le prescrizioni impartite siano state adempiute nel termine prestabilito e, in caso positivo, il contravventore viene invitato a provvedere al pagamento in via amministrativa di una sanzione pecuniaria predeterminata.

L’organo di vigilanza deve comunicare al Pubblico Ministero:

  • l'adempimento tempestivo della prescrizione, seguito dal regolare pagamento, avvenuto nei termini, della sanzione pecuniaria;

ovvero

  • il mancato adempimento nei termini per l'eventuale azione penale.

Posto quanto sopra, la Cassazione Penale, Sez. 3, con sentenza n. 46151 del 20 novembre 2015, ha annullato senza rinvio una sentenza perché l'azione penale non poteva essere iniziata per mancanza della condizione di procedibilità.

Nel caso di specie, relativo per l’appunto ad una contravvenzione in materia di sicurezza e igiene del lavoro, in occasione della visita ispettiva erano stati trovati due lavoratori intenti a pitturare le pareti di un locale costituito da un unico vano, nel quale era stata constatata l'assenza di ponteggi.

Tuttavia, a causa dell’assenza del datore di lavoro, la procedura di notificazione del verbale contenente le prescrizioni per rimuovere le irregolarità, integrato dalla diffida ad adempiere in un termine predeterminato per legge, non era stata rispettata in quanto il verbale era stato notificato non al datore di lavoro, ma a soggetti "non autorizzati a ricevere la corrispondenza per suo conto”.

In realtà, come precisato dalla giurisprudenza della stessa Corte, la procedura di estinzione delle contravvenzioni in materia di lavoro prevista dagli artt. 20 e ss. del D.Lgs. n. 758/1994, si qualifica, in una prima fase, come condizione di procedibilità dell'azione penale, da tenere distinta dalla condizione di punibilità afferente ad una fase successiva.

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