Impugnazione dei provvedimenti sulle procedure esecutive. Chiarimenti dalla Cassazione

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Impugnazione dei provvedimenti sulle procedure esecutive. Chiarimenti dalla Cassazione

Opposizione agli atti esecutivi

Qualora il giudice dell’esecuzione dichiari improcedibile la procedura esecutiva rilevando la mancanza originaria o sopravvenuta del titolo esecutivo o la sua inefficacia, il provvedimento adottato in via né sommaria né provvisoria, a definitiva chiusura della procedura esecutiva, è impugnabile solo con l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’attuale articolo 617 del Codice di procedura civile.

Reclamo su opposizione all’esecuzione

Per contro, se il provvedimento sommario di provvisorio arresto del corso del processo esecutivo è adottato in seguito a contestazioni del debitore prospettare mediante una formale opposizione all’esecuzione a sensi dell’articolo 615 c.p.c., in relazione alla quale il giudice abbia dichiarato di volersi pronunciare, lo stesso è impugnabile con reclamo ai sensi dell’articolo 624 c.p.c..

Per distinguere queste due ipotesi, va ritenuta alla stregua di “decisivo indice della natura definitiva del provvedimento, la circostanza che con esso sia disposta, espressamente o quanto meno implicitamente, ma inequivocabilmente, la liberazione dei beni pignorati.

Termine per instaurazione fase di merito

In tutti e due i casi, quando è stata avanzata una opposizione all’esecuzione, il giudice dell’esecuzione, con il provvedimento che sospende o chiude il processo, deve contestualmente fissare il termine per l’instaurazione della fase di merito del giudizio di opposizione, salvo che l’opponente vi rinunci.

In mancanza, la parte interessata potrà chiedere l’integrazione del provvedimento ai sensi dell’articolo 289 c.p.c., oppure procedere direttamente all’instaurazione del giudizio di merito.

Solo, poi, nel caso in cui il processo esecutivo non sia stato definito ma resti pendente, è eventualmente possibile, all’esito dell’opposizione, la riassunzione dell’esecuzione.

Diversamente, se la procedura esecutiva è stata definita con liberazione dei beni pignorati e non vi sia stata opposizione accolta agli atti esecutivi, il giudicato sull’opposizione all’esecuzione potrà fare stato tra le parti solo ai fini di futuri eventuali nuovi processi, ma non sarà possibile la riassunzione dell’esecuzione, definitivamente chiusa.

Sono questi i principi di diritto enunciati dalla Sesta sezione civile di Cassazione nel testo dell’ordinanza n. 15605 del 22 giugno 2017.

 

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