Impugnazione del licenziamento in due distinti giudizi, possibile?

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Impugnazione del licenziamento in due distinti giudizi, possibile?

Possibile l’instaurazione di due distinti giudizi aventi ad oggetto l'impugnazione, per ragioni diverse, del medesimo atto di licenziamento, a condizione che sussista un interesse oggettivo del lavoratore al frazionamento della tutela contro l'unico atto di recesso.

Lo ha sottolineato la Corte di cassazione nel testo dell’ordinanza n. 22930 del 16 agosto 2021, con cui ha accolto il motivo di ricorso promosso da un datore di lavoro, oppostosi alla proponibilità della seconda domanda giudiziaria attivata da un ex dipendente per impugnare il licenziamento a quest’ultimo irrogato.

Nella fattispecie di causa, il lavoratore, originario ricorrente, non aveva allegato alcun interesse oggettivo che giustificasse la proposizione di due distinti giudizi per contrastare lo stesso atto di licenziamento, nonostante il contraddittorio svoltosi nelle fasi di merito e in sede di legittimità.

Domande separate? Solo con oggettivo interesse al frazionamento

Gli Ermellini, quindi, hanno giudicato fondata la questione sollevata dal ricorrente in ordine alla proponibilità di plurime azioni avverso il medesimo recesso.

Al riguardo, hanno dato atto del principio di diritto enunciato da Cassazione civile a Sezioni Unite n. 4091/2017, in relazione all'ipotesi di plurime iniziative giudiziarie aventi ad oggetto diritti di credito distinti tra loro ma relativi ad un unico rapporto di durata: nel caso in cui le questioni relative a tali crediti risultino inscrivibili nel medesimo ambito di un altro processo precedentemente instaurato così come nel caso in cui i crediti siano fondati sul medesimo fatto costitutivo, le domande relative a ciascun credito possono essere proposte separatamente soltanto se l'attore risulti assistito da un oggettivo interesse al frazionamento.

Deve esservi, ossia, per il creditore, “un interesse oggettivamente valutabile” alla proposizione separata di azioni relative a crediti diversi riferibili al medesimo rapporto di durata se inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un ipotizzabile giudicato ovvero fondati sul medesimo fatto costitutivo.

Ciò posto, la proposizione di distinte azioni di impugnazione del licenziamento, riguardando la medesima vicenda sostanziale, ricade nell'ambito del divieto di frazionamento delle tutele, di tal ché la proposizione di cause diverse per impugnare il medesimo licenziamento deve essere giustificata da uno specifico interesse.

Da qui l’enunciazione dello specifico principio di diritto secondo cui: “Non sussiste litispendenza tra due giudizi aventi ad oggetto la impugnazione per ragioni diverse del medesimo atto di licenziamento. Tuttavia la proponibilità di una nuova iniziativa giudiziaria resta condizionata alla sussistenza di un interesse oggettivo del lavoratore al frazionamento della tutela avverso l'unico atto di recesso”.

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