In arrivo il beneficio addizionale del Reddito di Cittadinanza

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In arrivo il beneficio addizionale del Reddito di Cittadinanza

Il Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, articolo 8, comma 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, prevede il riconoscimento del beneficio addizionale in favore dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza che avviano un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale ovvero una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione. Il suddetto beneficio equivale a sei mensilità del Rdc, da erogare in un’unica soluzione, nei limiti di 780 euro mensili.

L’Inps, con il messaggio del 24 Settembre n. 3212, comunica i requisiti di accesso e le modalità di richiesta del beneficio addizionale.

La presentazione della domanda avviene mediante il nuovo schema di modello telematico “RdC-ComEsteso”, accessibile attraverso:

  • il sito istituzionale inps.it, previa autentificazione con PIN (fino al 1° ottobre), SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;
  • i patronati;
  • i centri di assistenza fiscale.

Ai sensi del Decreto Ministeriale del 12 febbraio 2021, possono richiedere il beneficio esclusivamente i soggetti che si trovino congiuntamente nelle seguenti condizioni:

  • al momento della presentazione della domanda, appartengano ad un nucleo familiare beneficiario di una prestazione di Rdc in corso di erogazione;
  • entro i primi dodici mesi di fruizione di una prestazione di Rdc abbiano avviato un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale ovvero abbiano sottoscritto una quota di capitale sociale di una società cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto una prestazione lavorativa da parte del socio;
  • nei dodici mesi precedenti la domanda del beneficio, non abbiano cessato un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, o non abbiano sottoscritto una quota di capitale sociale di una società cooperativa, nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto una prestazione lavorativa da parte del socio, ad esclusione della quota per la quale si richiede il beneficio addizionale;
  • non siano componenti di nuclei familiari beneficiari di Reddito di cittadinanza che abbiano già usufruito del beneficio addizionale.

L’Inps rende noto che a breve emetterà una circolare per illustrare la disciplina di dettaglio del beneficio addizionale.

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