INAIL. Istruzioni per le agevolazioni superiori al 25% per donne assunte con contratti di inserimento

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L’INAIL, con circolare n. 24 del 5 maggio 2014, evidenzia che il decreto interministeriale 10 aprile 2013 ha stabilito che le agevolazioni contributive per le assunzioni di donne con contratto di inserimento si applicano solo nelle aree geografiche individuate come aventi un tasso di occupazione femminile inferiore almeno di venti punti percentuali rispetto a quello maschile o un tasso di disoccupazione femminile superiore di dieci punti percentuali rispetto al maschile.

Ai fini dell’accesso agli incentivi economici in misura superiore al 25%, è necessario che la lavoratrice, oltre a risiedere, svolga anche le prestazioni lavorative nelle aree previste dall’art. 1 del decreto interministeriale 10 aprile 2013.

Coerentemente con quanto previsto dall’art. 59, c. 3, D.Lgs. n. 276/2003, la fruizione delle agevolazioni contributive nella misura superiore al 25% connesse all’assunzione della donna con contratto di inserimento lavorativo, è subordinata anche alle seguenti condizioni previste dal Regolamento (CE) 800/2008, vigenti dal 14 maggio 2011, data di entrata in vigore del D.L. n. 70/2011:

- l’ammontare del beneficio, con riferimento al singolo rapporto di lavoro, non deve superare il 50% (elevato al 75% nel caso di assunzione di soggetti disabili) dei costi ammissibili;

- l’assunzione deve determinare un incremento netto del numero dei dipendenti;

- il rapporto di lavoro deve avere una durata, fissata nel contratto al momento della stipula, pari ad almeno 12 mesi. L'agevolazione tuttavia non è esclusa nel caso in cui il rapporto di lavoro sia risolto prima del termine di 12 mesi per giusta causa.

Stante quanto sopra, l’Istituto fa presente che datori di lavoro i quali, in presenza delle suddette condizioni, non hanno usufruito dell’agevolazione o ne hanno usufruito in misura inferiore devono trasmettere via PEC alla Sede competente, entro il 30 giugno 2014, una nuova dichiarazione delle retribuzioni, in sostituzione di quella o di quelle già trasmesse per gli anni 2009 –2012, indicando le retribuzioni parzialmente o totalmente esenti.

I datori di lavoro che hanno fruito dell’agevolazione in misura superiore al 25%, non avendo i requisiti suddetti, devono, invece, regolarizzare la propria posizione trasmettendo via PEC alla Sede competente, entro il 30 giugno 2014, una nuova dichiarazione delle retribuzioni in sostituzione di quella o di quelle già trasmesse per gli anni 2009 – 2012.
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